LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15
SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA
Art. 47
Modifiche all'articolo 18 (Sanzioni applicabili per la mancata denuncia di inizio attività) della
legge regionale n. 23 del 2004
1.
Nella rubrica e nei commi 1 e 2 dell'
articolo 18 della legge regionale n. 23 del 2004, le parole
"denuncia di inizio attività"
sono sostituite dall'espressione
"SCIA".