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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 25

(modificati commi 1 e 2 da art. 24 L.R. 23 giugno 2017, n. 12)

Agibilità parziale
1. La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità parziale può essere presentata:
a) per singoli edifici e singole porzioni della costruzione, purché strutturalmente e funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti relative all'intero edificio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione;
b) per singole unità immobiliari, purché siano completate le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione relative all'intero edificio di cui fanno parte.
2. Nel caso di segnalazione di conformità edilizia di agibilità parziale, la comunicazione di fine lavori individua specificamente le opere edilizie richiamate dalle lettere a) e b) del comma 1, trovando applicazione per ogni altro profilo l'articolo 23.
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