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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 47
Modifiche all'articolo 18 (Sanzioni applicabili per la mancata denuncia di inizio attività) della legge regionale n. 23 del 2004
1.
Nella rubrica e nei commi 1 e 2 dell' articolo 18 della legge regionale n. 23 del 2004, le parole
"denuncia di inizio attività"
sono sostituite dall'espressione
"SCIA".
2.
Al comma 1, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole
", ad eccezione degli interventi eseguiti con SCIA alternativa al permesso di costruire".
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