LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15
SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 20 dicembre 2013, n. 28 L.R. 16 luglio 2015, n. 9 L.R. 23 giugno 2017, n. 12 L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 L.R. 29 dicembre 2020, n. 14 L.R. 20 maggio 2021, n. 5 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.R. 13 aprile 2023, n. 3 L.R. 12 luglio 2023, n. 7 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 17
(abrogata lett. b, comma 1 da art. 17 L.R. 23 giugno 2017, n. 12)
Interventi soggetti a permesso di costruire
1.
Sono subordinati a permesso di costruire:
a)
gli interventi di nuova costruzione con esclusione di quelli soggetti a SCIA, di cui all'articolo 13, lettera m);
b)
abrogata.
c)
gli interventi di ristrutturazione urbanistica.