LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016
BOLLETTINO UFFICIALE n. 383 del 20 dicembre 2013
Art. 12
Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), sono disposte per l'esercizio 2014 le seguenti autorizzazioni di spesa: di Euro 900.000,00, a valere sul Capitolo U25662 afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo U25780 e di Euro 100.000,00, a valere sul Capitolo U25572, afferenti alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.