LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016
BOLLETTINO UFFICIALE n. 383 del 20 dicembre 2013
Art. 40
Rimodulazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 17 del 2002
1. Al fine di consentire la realizzazione, anche parziale, degli interventi di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2002 ammessi a finanziamento nell'ambito delle graduatorie approvate dalla Giunta regionale nel 2012, i beneficiari possono presentare richiesta di rimodulazione del progetto già presentato e ammesso a finanziamento, sulla base di apposito stralcio funzionale.
2. Agli interventi di rimodulazione di cui al comma 1, approvati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, si applicano i massimali di contribuzione previsti dall'articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2002.