LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 50
Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2012
1.
Alla fine del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) è aggiunto il seguente periodo:
"Ai soli fini dell'ammissibilità al contributo, non è considerato cambio d'uso all'interno del territorio urbanizzato quello verso usi già dichiarati compatibili dallo strumento urbanistico comunale vigente.".
2.
Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2012 le parole:
"di riparazione e di ripristino con miglioramento sismico di immobili"
sono sostituite dalle seguenti:"su immobili".
3.
Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2012 è sostituito dal seguente:
"6. Gli interventi di ricostruzione sono ammessi, oltre che per gli edifici crollati a causa del sisma e per quelli demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela della incolumità pubblica, per gli edifici che, a seguito di apposita perizia tecnica asseverata, risultano caratterizzati da uno stato di danno superiore al danno gravissimo e da una vulnerabilità media o alta (E3).".
4.
Dopo il comma 6 dell'articolo 4 delle legge regionale n. 16 del 2012 è aggiunto il seguente:
"6 bis. Nel rispetto della legislazione e della pianificazione urbanistica vigente, il Comune può autorizzare la demolizione e la ricostruzione, anche in altro sedime, di edifici totalmente inagibili con esclusione di quelli caratterizzati da uno stato di danno superiore al gravissimo, combinato con una vulnerabilità media o alta, che non siano stati dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), non siano stati vincolati dagli strumenti urbanistici per l'interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale e che, a giudizio del Comune stesso, non rivestano alcun valore funzionale, ambientale, paesaggistico, storico ed architettonico. In tali casi il contributo viene determinato sulla base dei parametri stabiliti per il livello operativo attribuito all'edificio in conseguenza dello stato di danno e del valore di vulnerabilità.".
5.
Nel primo periodo del comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2012 la parola
"abusivi"
è sostituita dalla seguente locuzione: "sugli edifici o su loro porzioni costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).".
6.
Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2012 è sostituito dal seguente:
"3. La disciplina di tutela stabilita dalla pianificazione urbanistica per gli edifici di interesse storico architettonico, culturale e testimoniale, non trova applicazione nel caso di edifici vincolati dalla pianificazione interamente crollati a causa del sisma o interamente demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela dell'incolumità pubblica. La disciplina di tutela non trova inoltre applicazione per gli edifici vincolati dalla pianificazione ubicati fuori dai centri storici e dai nuclei storici non urbani, le cui strutture portanti verticali siano crollate per più del 50 per cento coinvolgendo la prevalenza delle strutture orizzontali e di copertura e avendo pertanto subito una irrimediabile compromissione delle caratteristiche storiche, architettoniche, tipologiche e testimoniali. Nei restanti casi, gli interessati possono richiedere la revisione del vincolo stabilito dalla pianificazione, ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5, presentando al Comune un'apposita perizia asseverata, con la quale il progettista abilitato documenta il pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma che non consente il recupero dell'edificio se non attraverso la completa demolizione e ricostruzione dello stesso.".
7.
Al comma 9 dell'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2012 dopo le parole
"perimetrazione delle UMI,"
sono inserite le seguenti:"o entro il diverso termine stabilito con ordinanza del Commissario delegato alla ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012 , convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 1° agosto 2012, n. 122 ,".
8.
La lettera a) del comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2012 è sostituita dalla seguente:
a) l'accorpamento degli edifici rurali non abitativi sparsi, facenti parte di un'unica azienda agricola, purché ciò comporti, a seguito del ripristino dei suoli agricoli, la collocazione dell'edificio da ricostruire all'interno del centro aziendale esistente, anche recuperando con il contributo assegnato edifici danneggiati dal sisma e non più in uso produttivo da meno di 36 mesi dalla data del sisma, ovvero, in subordine, in adiacenza agli edifici esistenti;".
9.
Al comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2012 la parola
"rurali"
è sostituita dalle seguenti: "localizzati in territorio rurale".
10.
Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2012, le parole
"31 dicembre 2013"
sono sostituite dalle seguenti:"30 settembre 2014".