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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2014, n. 17

L.R. 30 aprile 2015, n. 2

Art. 35
1.
Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:
"2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale esercita il controllo sulla legittimità e sulla conformità agli atti di indirizzo emanati a norma dell'articolo 2 delle deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Istituto aventi ad oggetto l'acquisto, l'alienazione o la permuta di immobili, le gare di appalto e le concessioni che impegnino il bilancio dell'Istituto per una pluralità di anni.".

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