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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2013, n. 4

REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE IN FORMA HOBBISTICA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1999 N. 12 (NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno), ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1984, N. 21 (DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 FEBBRAIO 2011, N. 1 (PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 139 del 24 maggio 2013

Art. 10
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa, tramite la commissione assembleare competente, esercita il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli articoli 6 e 7 della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:
a) diffusione dei mercatini degli hobbisti nella regione Emilia-Romagna;
b) numero dei tesserini rilasciati agli operatori hobbisti;
c) evoluzione del settore del commercio sulle aree pubbliche nel territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, ogni due anni, la Giunta, anche a seguito del coinvolgimento in forma di valutazione partecipata da parte di cittadini e soggetti attuatori, trasmette al Presidente dell'Assemblea, con nota di accompagnamento a firma dell'assessore competente, un'apposita relazione.

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