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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 maggio 2013, n. 4

REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE IN FORMA HOBBISTICA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1999 N. 12 (NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno), ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1984, N. 21 (DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 FEBBRAIO 2011, N. 1 (PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 2018, n. 23

Art. 6
1.
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 1999 è aggiunta la seguente:
"c bis) mercatini degli hobbisti, i mercati, le fiere, le manifestazioni fieristiche e le altre manifestazioni, comunque denominate, sulle aree pubbliche, o sulle aree private aperte al pubblico indifferenziato, dirette anche alla vendita, al baratto, alla proposta o all'esposizione di merci, nelle quali partecipano anche gli operatori non in possesso delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3. I mercatini degli hobbisti sono disciplinati dall'articolo 7 bis.".

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