LEGGE REGIONALE 04 luglio 2013, n. 5
NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. Con la presente legge, la Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 , detta norme di prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, anche in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e a quelle della Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo.
2. Ai fini della presente legge si intende per sala da gioco un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente.
3. La Regione valorizza, promuove la partecipazione e realizza iniziative in collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, Aziende unità sanitarie locali (Ausl), e i soggetti di cui alla legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 ), alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo") e alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 "Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26"), e con altri enti pubblici o privati non aventi scopo di lucro che si occupano di gioco d'azzardo patologico al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1 e i seguenti obiettivi:
a) diffondere, nei confronti dei minori, la cultura dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione;
b) rafforzare la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco.
Note del Redattore:
(Ai sensi dell'art. 48, comma 5 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 l'applicazione del comma 2 bis alle sale da gioco e alle sale scommesse è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18, di uno specifico atto che ne definisce le modalità attuative.)