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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 04 luglio 2013, n. 5

NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 8
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 9
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presenta legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio regionale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) la realizzazione degli interventi di cui al piano integrato, i risultati conseguiti, le risorse erogate ed i relativi destinatari;
b) gli effetti di tali interventi sulla diffusione delle sale da gioco nel territorio regionale anche rispetto alla situazione preesistente e ad altre realtà confrontabili;
c) i risultati conseguiti dalle misure in materia sanitaria di carattere sperimentale attivate;
d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione delle procedure previste per l'apertura e l'esercizio delle sale da gioco e l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico;
e) la diffusione del marchio "Slot freE-R".
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Note del Redattore:

(Ai sensi dell'art. 48, comma 5 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 l'applicazione del comma 2 bis alle sale da gioco e alle sale scommesse è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18, di uno specifico atto che ne definisce le modalità attuative.)

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