LEGGE REGIONALE 04 luglio 2013, n. 5
NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
(sostituito comma 4 da art. 48 L.R. 28 ottobre 2016, n. 18)
Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico
1. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, l'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta regionale, il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:
a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione;
b) interventi di formazione rivolti a esercenti, operatori dei servizi pubblici e operatori della polizia locale, anche in modo congiunto con gli enti locali, le forze dell'ordine, le organizzazioni del volontariato e del terzo settore e la fondazione "Scuola interregionale di Polizia locale" di cui al capo III bis della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza);
c) l'implementazione di un numero verde regionale per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l'orientamento ai servizi;
d) attività di progettazione territoriale socio-sanitaria sul fenomeno del gioco d'azzardo, anche in collaborazione con Ausl ed enti locali ed in coerenza con le attività realizzate a seguito dell'inserimento del gioco d'azzardo patologico nei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012 , convertito dalla legge n. 189 del 2012 ;
e) la predisposizione del materiale informativo sul gioco d'azzardo patologico, in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti;
f) forme di premialità per coloro che espongono il marchio "Slot freE-R" di cui all'articolo 7.
2. Possono essere attivati interventi finalizzati alla formazione degli operatori sociali e socio-sanitari e alla presa in carico di persone che manifestano dipendenza patologica dal gioco d'azzardo.
3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, la Regione o i soggetti attuatori del piano integrato possono stipulare convenzioni e accordi con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, in possesso delle competenze specialistiche concernenti il gioco d'azzardo patologico.
4. Il piano integrato di cui al presente articolo è attuato in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 24 del 2003 e dalla legislazione regionale in materia di sicurezza e legalità.
Note del Redattore:
(Ai sensi dell'art. 48, comma 5 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 l'applicazione del comma 2 bis alle sale da gioco e alle sale scommesse è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18, di uno specifico atto che ne definisce le modalità attuative.)