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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2014, n. 1

DISPOSIZIONI IN ORDINE AL CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA REGIONALE PER LOCAZIONI PASSIVE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 28 del 30 gennaio 2014

Art. 2
Riduzione dei costi per locazioni passive
1. Nei contratti di locazione passiva di cui all'articolo 1, i canoni di locazione sono ridotti della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2015. Per i contratti scaduti o rinnovati anteriormente a tale data, ma successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la riduzione di cui al periodo precedente si applica con decorrenza dalla data di scadenza o rinnovo contrattuale.
2. In coerenza con le disposizioni di principio richiamate all'articolo 1, la riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso, ai sensi dell'articolo 1339 del Codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore.
3. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza delle seguenti condizioni:
a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;
b) permanenza per l'amministrazione regionale delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 3 della presente legge.
4. In mancanza delle condizioni di cui al comma 3, i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dall'amministrazione regionale nei tempi e nei modi ivi pattuiti. L'amministrazione regionale individua in tempo utile soluzioni allocative alternative ed economicamente più vantaggiose nel rispetto delle predette condizioni.
5. È comunque fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, commi 388 e 389 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)).
6. Per gli immobili per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza, come previsto al comma 2, la Regione ricerca soluzioni allocative alternative e complessivamente meno onerose per l'amministrazione regionale. Nelle more l'amministrazione dà continuità ai contratti in essere, previa autorizzazione della Giunta regionale alla prosecuzione nell'utilizzo dell'immobile dopo la scadenza.
7. Per i contratti di locazione passiva aventi per oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura dell'amministrazione regionale, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone valutato congruo dal Servizio regionale competente in materia di demanio e patrimonio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi nell'ambito dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 3.

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