LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2014, n. 1
DISPOSIZIONI IN ORDINE AL CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA REGIONALE PER LOCAZIONI PASSIVE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 28 del 30 gennaio 2014
Art. 4
Disposizioni finali e transitorie
1. Alla data del 1° gennaio 2015 sono fatti salvi, senza ulteriori decurtazioni, i contratti di locazione passiva rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2013 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, i cui canoni abbiano già subito la riduzione della misura del 15 per cento in coerenza con l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012
convertito dalla legge n. 135 del 2012
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