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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2014, n. 1

DISPOSIZIONI IN ORDINE AL CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA REGIONALE PER LOCAZIONI PASSIVE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 28 del 30 gennaio 2014

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Con la presente legge, ai fini del contenimento della spesa pubblica ed in conformità alle disposizioni di principio contenute nell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 Sito esterno (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 Sito esterno, la Regione Emilia-Romagna detta disposizioni per i contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale stipulati dall'amministrazione regionale.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale stipulati dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN), dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), dall'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici (INTERCENT-ER), dall'Agenzia regionale di Protezione civile.
3. L'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) applica le disposizioni della presente legge con le proprie strutture e nell'ambito della propria autonomia organizzativa.
Art. 2
Riduzione dei costi per locazioni passive
1. Nei contratti di locazione passiva di cui all'articolo 1, i canoni di locazione sono ridotti della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2015. Per i contratti scaduti o rinnovati anteriormente a tale data, ma successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la riduzione di cui al periodo precedente si applica con decorrenza dalla data di scadenza o rinnovo contrattuale.
2. In coerenza con le disposizioni di principio richiamate all'articolo 1, la riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso, ai sensi dell'articolo 1339 del Codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore.
3. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza delle seguenti condizioni:
a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;
b) permanenza per l'amministrazione regionale delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 3 della presente legge.
4. In mancanza delle condizioni di cui al comma 3, i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dall'amministrazione regionale nei tempi e nei modi ivi pattuiti. L'amministrazione regionale individua in tempo utile soluzioni allocative alternative ed economicamente più vantaggiose nel rispetto delle predette condizioni.
5. È comunque fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, commi 388 e 389 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)).
6. Per gli immobili per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza, come previsto al comma 2, la Regione ricerca soluzioni allocative alternative e complessivamente meno onerose per l'amministrazione regionale. Nelle more l'amministrazione dà continuità ai contratti in essere, previa autorizzazione della Giunta regionale alla prosecuzione nell'utilizzo dell'immobile dopo la scadenza.
7. Per i contratti di locazione passiva aventi per oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura dell'amministrazione regionale, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone valutato congruo dal Servizio regionale competente in materia di demanio e patrimonio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi nell'ambito dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 3.
Art. 3
Piani di razionalizzazione
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Direzione generale competente in materia di demanio e patrimonio predispone il piano di razionalizzazione degli spazi ad uso uffici regionali senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, tenuto conto degli standard di riferimento previsti per le amministrazioni dello Stato. Il piano è approvato dalla Giunta regionale ed è aggiornato con cadenza triennale.
2. Nella predisposizione dei piani di razionalizzazione si dovrà tenere conto, altresì, delle componenti costruttive degli edifici al fine di garantire un idoneo sfruttamento degli spazi stessi, nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie nonché delle norme in materia di edilizia, di sicurezza, di barriere architettoniche e sismiche.
Art. 4
Disposizioni finali e transitorie
1. Alla data del 1° gennaio 2015 sono fatti salvi, senza ulteriori decurtazioni, i contratti di locazione passiva rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2013 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, i cui canoni abbiano già subito la riduzione della misura del 15 per cento in coerenza con l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012 Sito esterno convertito dalla legge n. 135 del 2012 Sito esterno.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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