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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2014, n. 1

DISPOSIZIONI IN ORDINE AL CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA REGIONALE PER LOCAZIONI PASSIVE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 novembre 2020, n. 7

L.R. 28 dicembre 2021, n. 19

Art. 3

(Inserito comma 2 bis da art. 10 L.R. 28 dicembre 2021 n. 19)

Piani di razionalizzazione
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Direzione generale competente in materia di demanio e patrimonio predispone il piano di razionalizzazione degli spazi ad uso uffici regionali senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, tenuto conto degli standard di riferimento previsti per le amministrazioni dello Stato. Il piano è approvato dalla Giunta regionale ed è aggiornato con cadenza triennale.
2. Nella predisposizione dei piani di razionalizzazione si dovrà tenere conto, altresì, delle componenti costruttive degli edifici al fine di garantire un idoneo sfruttamento degli spazi stessi, nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie nonché delle norme in materia di edilizia, di sicurezza, di barriere architettoniche e sismiche.
2 bis. Il piano di razionalizzazione degli spazi ad uso uffici regionali di cui al comma 1 può prevedere l’affidamento degli immobili di cui la Regione ha la disponibilità a enti o soggetti pubblici in funzione delle sinergie che con gli stessi si intendono sviluppare in attuazione delle politiche settoriali. I rapporti tra le parti saranno disciplinati da apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.

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