LEGGE REGIONALE 28 marzo 2014, n. 2
NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE (PERSONA CHE PRESTA VOLONTARIAMENTE CURA E ASSISTENZA)
Testo coordinato con le modifihe apportate da: L.R. 30 maggio 2024, n. 5
Art. 2 bis
(articolo inserito da art. 2 L.R. 30 maggio 2024, n. 5)
Giovani caregiver
1.
Ai fini della presente legge, per giovane caregiver si intende la persona di età fino ai ventiquattro anni che si prende cura di una persona cara secondo le condizioni e modalità previste dall’articolo 2, comma 1.
2.
La Regione promuove l’identificazione dei giovani caregiver al fine di comprenderne i bisogni, sostenerli, tutelarne il diritto all’educazione e all’istruzione, promuoverne il benessere psico-fisico, validarne le competenze acquisite e facilitarne la transizione dalla scuola al lavoro.
3.
La Regione si impegna altresì a predisporre accordi quadro con l’Ufficio scolastico regionale e gli Atenei regionali per favorire la conciliazione tra tempo di cura e tempo di studio e valorizzare l’impegno di cura.