LEGGE REGIONALE 28 marzo 2014, n. 2
NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE (PERSONA CHE PRESTA VOLONTARIAMENTE CURA E ASSISTENZA)
Testo coordinato con le modifihe apportate da: L.R. 30 maggio 2024, n. 5
Art. 7 bis
(articolo inserito da art. 3 L.R. 30 maggio 2024, n. 5)
Clausola valutativa
1.
L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni relativamente a:
a)
numero di caregiver che hanno effettuato l’autocertificazione, numero di caregiver a cui è stata somministrata la scala di valutazione dello stress, numero di caregiver ai quali è stata effettuata la rilevazione dei bisogni e la definizione degli interventi di sostegno avvalendosi della sezione caregiver del PAI in conformità con le normative regionali vigenti e successive modifiche;
b)
numero e tipologia delle prestazioni erogate dalle aziende sanitarie locali per fronteggiare lo stress del caregiver;
c)
numero di caregiver familiari che hanno partecipato ad attività di formazione e numero di caregiver familiari che, ai sensi dell’articolo 6, hanno effettuato la validazione o certificazione delle competenze, nonché il numero di studenti caregiver familiari a cui sono stati riconosciuti crediti formativi;
d)
valutazione dell'efficacia delle misure di formazione e certificazione delle competenze per i caregiver familiari;
e)
eventuali criticità emerse dall'applicazione della presente legge.
2.
In base ai risultati della valutazione, la Giunta regionale può proporre modifiche alla legge per migliorare ulteriormente il supporto ai caregiver familiari e alle persone assistite.
3.
Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.