Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2014, n. 2

NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE (PERSONA CHE PRESTA VOLONTARIAMENTE CURA E ASSISTENZA)

Testo coordinato con le modifihe apportate da: L.R. 30 maggio 2024, n. 5

Art. 8

(articolo sostituito da art. 5 L.R. 30 maggio 2024, n. 5)

Norma finanziaria
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, all’istituzione del Fondo di cui all’articolo 7 ter e alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
3. La Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno ).

Espandi Indice