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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2014, n. 3

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE NEI SETTORI DELL'AUTOTRASPORTO, DEL FACCHINAGGIO, DELLA MOVIMENTAZIONE MERCI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 139 del 12 maggio 2014

Art. 13
Adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive
1. Le imprese di autotrasporto di materiale derivante da attività estrattive devono comunicare alla Regione, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo di cui all'articolo 10, i dati identificativi dei mezzi di cui si avvalgono. Nel caso in cui il trasporto del materiale estratto venga effettuato in conto proprio, la comunicazione dei dati è posta a carico del soggetto autorizzato all'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive). In caso di omessa o non veritiera comunicazione dei dati la Regione procede alla cancellazione dell'impresa dall'elenco di merito di cui all'articolo 6.
2. I soggetti richiedenti l'autorizzazione ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale n. 17 del 1991 sono tenuti a verificare, sulla base dei dati di targa del veicolo, che le imprese di autotrasporto di cui si avvalgono per il trasporto del materiale estratto abbiano comunicato i dati di cui al comma 1.
3. L'ente competente dispone la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo compreso tra un minimo di un mese e un massimo di sei mesi qualora risulti che:
a) il soggetto autorizzato si sia avvalso di imprese di autotrasporto non presenti nel sistema informativo;
b) i dati identificativi dei mezzi utilizzati dalle imprese di autotrasporto non corrispondano al vero e che il soggetto autorizzato non abbia proceduto alla verifica di cui al comma 2 per più di una volta nel corso dell'anno.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 17 del 1991.

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