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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2014, n. 3

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE NEI SETTORI DELL'AUTOTRASPORTO, DEL FACCHINAGGIO, DELLA MOVIMENTAZIONE MERCI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 139 del 12 maggio 2014

Art. 14
Cooperazione per il contrasto di forme irregolari di utilizzo dei lavoratori. Potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo
1. La Regione promuove forme di collaborazione con le autorità competenti al fine di contrastare il caporalato e gli altri illeciti che alterano la regolarità del mercato del lavoro attraverso forme di sfruttamento dei lavoratori e di qualunque altra forma di utilizzo non regolare degli stessi.
2. Al fine di contribuire alle attività di contrasto degli illeciti di cui al comma 1, la Regione promuove la stipulazione di protocolli d'intesa con gli uffici territoriali del Governo, con altre regioni, con gli enti locali e con le parti sociali e si impegna a monitorare e a rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti dati, informazioni e segnalazioni relativi alla disapplicazione o non corretta applicazione dei CCNL di settore, alla sistematica violazione degli istituti contrattuali, alla retribuzione inferiore a quella prevista dai CCNL di settore sottoscritti dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative, alla violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, alla sottoposizione dei lavoratori a condizioni e orari di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni di alloggio particolarmente degradanti, nonché a qualunque altro elemento sintomatico di alterazione del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa.
3. La Regione si impegna ad implementare e a rendere disponibile una piattaforma telematica di condivisione di dati utili all'attività ispettiva e di controllo da parte degli enti di vigilanza preposti.
4. La Regione promuove, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento con i servizi ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del lavoro al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell'elenco delle imprese da ispezionare e nella rendicontazione dell'attività ispettiva.
5. Con gli accordi di cui al comma 4 è favorita la circolarità dei dati relativi ai risultati delle ispezioni tra gli uffici territoriali del Ministero del lavoro e le camere di commercio territorialmente competenti.

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