Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2014, n. 3

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE NEI SETTORI DELL'AUTOTRASPORTO, DEL FACCHINAGGIO, DELLA MOVIMENTAZIONE MERCI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 139 del 12 maggio 2014

Art. 15
Elenco regionale dei prezzi
1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione predispone ed aggiorna, anche promuovendo il coinvolgimento e la collaborazione del sistema delle camere di commercio, un elenco regionale dei prezzi relativi ai servizi di facchinaggio, ai servizi complementari e all'attività di logistica, sentita la consulta di cui all'articolo 7.
2. L'elenco regionale dei prezzi costituisce mero strumento di supporto per la committenza pubblica e di orientamento per la valutazione della congruità delle attività di settore di cui al presente capo.

Espandi Indice