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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2014, n. 3

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE NEI SETTORI DELL'AUTOTRASPORTO, DEL FACCHINAGGIO, DELLA MOVIMENTAZIONE MERCI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 139 del 12 maggio 2014

Art. 16
Criteri per la redazione di bandi
1. La Regione, nella redazione di bandi finalizzati alla concessione di contributi alle imprese di facchinaggio e di servizi complementari, prevede quali criteri prioritari di valutazione:
a) l'applicazione dei CCNL di settore sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e la tutela della continuità occupazionale;
b) il deposito dei regolamenti interni, conformi al disposto dell'articolo 6 della legge n. 142 del 2001 Sito esterno;
c) il deposito dei contratti per le prestazioni di facchinaggio il cui valore supera i 50.000 euro e per i servizi complementari il cui valore supera i 10.000 euro;
d) il rispetto dei prezzi relativi ai servizi di facchinaggio e ai servizi complementari determinati dagli uffici territoriali del Ministero del lavoro;
e) la regolarità contributiva per almeno gli ultimi tre anni al momento della domanda;
f) per le sole cooperative, l'avvenuta revisione ai sensi del decreto legislativo n. 220 del 2002 Sito esterno.

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