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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2014, n. 3

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE NEI SETTORI DELL'AUTOTRASPORTO, DEL FACCHINAGGIO, DELLA MOVIMENTAZIONE MERCI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 139 del 12 maggio 2014

Art. 5
Interventi formativi
1. La Regione promuove iniziative di informazione e formazione volte a diffondere tra i lavoratori, compresi i soci lavoratori di società cooperative, la conoscenza, la diffusione e l'applicazione di condizioni regolari di lavoro. A tal fine la Regione, nell'ambito della programmazione delle proprie iniziative formative, può prevedere specifici moduli sulla legalità ed in particolare sulle modalità di prevenzione, di riduzione e di contrasto dell'utilizzo irregolare dei lavoratori utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1.
2. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 46 della legge regionale n. 17 del 2005, può prevedere, nell'ambito della programmazione delle proprie iniziative formative, interventi rivolti alle imprese sul tema della responsabilità sociale delle imprese operanti nei settori di cui alla presente legge.
3. La Regione promuove la formazione degli operatori di polizia locale in materia di tutela della regolarità del lavoro, anche in modo congiunto con gli operatori degli uffici territoriali del Ministero del lavoro, delle camere di commercio, dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), degli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali nonché della Guardia di Finanza e delle altre forze dell'ordine.

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