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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2014, n. 3

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE NEI SETTORI DELL'AUTOTRASPORTO, DEL FACCHINAGGIO, DELLA MOVIMENTAZIONE MERCI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 139 del 12 maggio 2014

Art. 6
Elenco di merito degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari
1. La Regione istituisce l'elenco di merito degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari presenti sul territorio regionale.
2. L'iscrizione nell'elenco è volontaria e ad esso possono essere iscritti i soggetti che siano in possesso dei requisiti:
a) di regolarità contributiva (DURC);
b) di non sussistenza nei propri confronti delle misure di prevenzione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Sito esterno (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 Sito esterno).
c) per le sole cooperative, l'avvenuta revisione ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 Sito esterno (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142 Sito esterno, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore.").
3. Le imprese di cui al comma 1 si impegnano a:
a) applicare e far applicare contratti che dovranno essere redatti in forma scritta;
b) applicare e a far applicare i CCNL di settore sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative e, per le cooperative di lavoro, ad applicare e far applicare le disposizioni sul socio lavoratore, di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 Sito esterno (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).
4. La Giunta regionale, sentita la consulta di cui all'articolo 7, definisce gli ulteriori requisiti per l'iscrizione, oltre a quelli di cui al comma 2, e le modalità di iscrizione, formazione, cancellazione, aggiornamento, organizzazione e promozione dell'elenco.
5. L'iscrizione all'elenco può essere assunta quale criterio di valutazione nella redazione di bandi finalizzati all'erogazione di contributi nonché quale presupposto per ulteriori misure premiali definite dalla Giunta regionale.

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