Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2014, n. 3

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE NEI SETTORI DELL'AUTOTRASPORTO, DEL FACCHINAGGIO, DELLA MOVIMENTAZIONE MERCI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 139 del 12 maggio 2014

Art. 7
Consulta
1. La Regione istituisce la Consulta regionale per la legalità e la promozione della responsabilità sociale nei settori dell'autotrasporto, del facchinaggio, dei servizi di movimentazione delle merci e dei servizi complementari, ivi compresi i servizi di logistica.
2. La consulta può formulare valutazioni, osservazioni e proposte per lo svolgimento delle funzioni di osservatorio previste dall'articolo 9, nonché per l'attuazione e la revisione della disciplina vigente.
3. La consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta:
a) dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede;
b) da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, operanti nei settori dell'autotrasporto, movimentazioni merci e facchinaggio;
c) da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, operanti nei settori dell'autotrasporto, movimentazione merci e facchinaggio;
d) da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative delle imprese cooperative;
e) da due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dalle associazioni delle imprese artigiane;
f) da due rappresentanti effettivi e due supplenti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali;
g) da un rappresentante effettivo e un supplente delle imprese committenti;
h) da un rappresentante effettivo ed uno supplente designati da Federalimentare;
i) da un rappresentante di Unioncamere.
4. Alle sedute della Consulta sono invitati il responsabile della struttura regionale competente in materia di trasporti di cui all'articolo 11 e i responsabili delle strutture regionali interessate alle questioni di volta in volta trattate. Possono essere, altresì, invitati, su designazione dei rispettivi enti di appartenenza, un rappresentante degli uffici territoriali del Ministero del lavoro, i rappresentanti degli uffici territoriali del Governo, dell'INAIL, dell'INPS, della Motorizzazione civile nonché altri soggetti di volta in volta individuati in considerazione delle questioni trattate.
5. La consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio regionale, dura in carica tre anni e delibera con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Espandi Indice