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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2014, n. 5

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11 (RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 157 del 30 maggio 2014

Art. 3
1.
L'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Classificazione dell'intervento, oneri e dotazioni
1. Gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia, ai sensi della legge regionale n. 15 del 2013.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e comportano la corresponsione del contributo di costruzione, da quantificare in base alle tariffe per la ristrutturazione edilizia con aumento di carico urbanistico. Sono fatti salvi i casi di riduzione ed esonero dal contributo di costruzione previsti dall'articolo 32 della legge regionale n. 15 del 2013.
3. In luogo della cessione delle aree da adibire a parcheggi pubblici e verde pubblico, è ammessa la monetizzazione delle stesse, nei casi previsti all'articolo A-26 dell'Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).
4. Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti con o senza creazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, fatta salva la possibilità di eseguire l'intervento previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi pubblici, negli ambiti del territorio comunale individuati dal Consiglio comunale con apposita deliberazione, qualora sia dimostrata l'impossibilità di realizzare i parcheggi pertinenziali per mancata disponibilità di spazi idonei.".

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