LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6
LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 43
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta con cadenza triennale, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'osservatorio di cui all'articolo 18, del lavoro sviluppato dal Tavolo delle politiche di genere, nonché dalla Conferenza delle elette, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni su:
a) l'andamento del fenomeno della violenza di genere sul territorio regionale nelle sue varie manifestazioni, anche in relazione alla situazione nazionale, dando inoltre conto dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano regionale di cui all'articolo 17 e dei risultati ottenuti nel prevenirla e contrastarla;
b) il processo di implementazione, la copertura territoriale e il funzionamento della Rete regionale integrata di prevenzione e contrasto di cui all'articolo 16;
c) il quadro dell'attuazione e dei risultati degli interventi per l'oggettivo avanzamento della parità di genere e contrasto alle discriminazioni previsti nell'ambito del sistema della rappresentanza, cittadinanza di genere e rispetto delle differenze, salute e benessere femminile, indirizzi di prevenzione alla violenza di genere, lavoro e occupazione femminile, conciliazione e condivisione delle responsabilità sociali e di cura, rappresentazione femminile nella comunicazione, cooperazione internazionale, strumenti del sistema paritario;
d) l'ammontare delle risorse e loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge, unitamente a numero e tipologia dei soggetti beneficiari, anche sulla base dei risultati emersi dall'adozione del bilancio di genere;
e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione integrata della presente legge.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti in tutti gli ambiti.