LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6
LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 45
Norma finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge, con riferimento alle leggi settoriali vigenti, la Regione provvede, nell'ambito degli stanziamenti di spesa già autorizzati nel bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni compensative al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014, all'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli e alle eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, che si rendessero necessarie.
2. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).