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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6

Art. 34
Discriminazione dell'immagine femminile
1. La Regione Emilia-Romagna, ai fini delle proprie politiche di genere, considera fondamentale promuovere un uso responsabile di tutti gli strumenti di comunicazione fin dai primi anni di vita, affinché i messaggi, sotto qualunque forma e mezzo espressi, discriminatori o degradanti, basati sul genere e gli stereotipi di genere siano compresi, decodificati e superati.
2. La Regione, al fine di cui al comma 1, anche in collaborazione con il CORECOM favorisce, per quanto di competenza, azioni dirette a contrastare la discriminazione dell'immagine femminile nella pubblicità e nei mezzi di informazione e comunicazione, nonché a favorire la rappresentazione autentica dei generi e realistica della donna, coerente con l'evoluzione dei ruoli nella società ed oltre gli stereotipi di genere, nel pieno rispetto della dignità femminile e della parità.
3. La Regione e il CORECOM promuovono collaborazioni con:
a) amministrazioni statali competenti;
b) enti territoriali e loro associazioni;
c) Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);
d) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
e) Ordine dei giornalisti;
f) operatori nel settore della comunicazione, pubblicità e marketing, mass media, social network, in forma singola o associata.
4. La struttura regionale competente per le pari opportunità di genere, in collaborazione con gli esperti del settore, scuole e università promuove azioni utili al contrasto agli stereotipi di genere, compresa l'assegnazione di un riconoscimento annuale, non in denaro, alla pubblicità che meglio abbia saputo rappresentare la figura femminile.
5. Nei casi di utilizzo offensivo o discriminatorio dell'immagine della donna, il CORECOM si fa parte attiva per segnalare ai soggetti competenti la presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte di soggetti aderenti a tali codici.

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