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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6

LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE

Art. 38
Tavolo regionale permanente per le politiche di genere
1. Al fine di fornire un quadro unitario della dimensione di genere all'interno delle politiche regionali, è istituito il Tavolo regionale permanente per le politiche di genere, quale organo consultivo della Regione. La composizione e le modalità di funzionamento sono definite con atto della Giunta regionale. Il Tavolo è presieduto dall'assessore o dall'assessora regionale con delega in materia di pari opportunità e coinvolge gli assessori e le assessore competenti in materia di pari opportunità degli enti locali, nonché le rappresentanze regionali dei soggetti attivi nella rete di sostegno alla parità, così come individuati nell'atto della Giunta. Al Tavolo è assicurata la partecipazione del referente dell'Area d'integrazione di cui all'articolo 39.
2. Al Tavolo regionale permanente per le politiche di genere è invitato il presidente o la presidente della Commissione per la parità.
3. Il Tavolo, che può organizzarsi in sottogruppi tematici, svolge attività di condivisione, di riflessione, di confronto, anche al fine di coordinare le azioni positive territoriali.
4. Il funzionamento del Tavolo è senza oneri per la Regione.

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