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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6

Art. 42
Conferenza delle elette
1. La Regione convoca la Conferenza regionale delle elette, al fine di promuovere la piena affermazione dei diritti delle donne, mediante il coordinamento e la partecipazione attiva delle stesse alla vita politica ed istituzionale regionale nell'ottica di genere, confronto e scambio di azioni positive nell'esperienza locale, come premessa per l'assunzione consapevole dell'obiettivo dell'equità e dell'uguaglianza di genere.
2. La Regione favorisce l'articolazione territoriale della Conferenza regionale delle elette che potrà dotarsi di forum o conferenze territoriali al fine di rendere capillare l'attuazione delle politiche di genere ad ogni livello istituzionale, attraverso un confronto ed un coordinamento permanente con il pieno coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine emiliano-romagnoli in forma singola o associata.
3. La Conferenza regionale delle elette è convocata dalla Commissione per la parità e si riunisce in seduta comune almeno una volta all'anno.
4. L'attività della Conferenza regionale delle elette è supportata dalla struttura tecnica della Commissione per la parità, che provvederà ad individuare le migliori soluzioni per la condivisione digitale dei contenuti sul portale della Regione, nonché per l'aggiornamento e il confronto permanente tra le elette.
5. Alla Conferenza delle elette è invitato l'assessore o l'assessora con deleghe in materia di pari opportunità.
6. Il funzionamento della Conferenza regionale delle elette è senza oneri per la Regione.

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