LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6
LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE
Art. 42
Conferenza delle elette
1.
La Regione convoca la Conferenza regionale delle elette, al fine di promuovere la piena affermazione dei diritti delle donne, mediante il coordinamento e la partecipazione attiva delle stesse alla vita politica ed istituzionale regionale nell'ottica di genere, confronto e scambio di azioni positive nell'esperienza locale, come premessa per l'assunzione consapevole dell'obiettivo dell'equità e dell'uguaglianza di genere.
2.
La Regione favorisce l'articolazione territoriale della Conferenza regionale delle elette che potrà dotarsi di forum o conferenze territoriali al fine di rendere capillare l'attuazione delle politiche di genere ad ogni livello istituzionale, attraverso un confronto ed un coordinamento permanente con il pieno coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine emiliano-romagnoli in forma singola o associata.
3.
La Conferenza regionale delle elette è convocata dalla Commissione per la parità e si riunisce in seduta comune almeno una volta all'anno.
4.
L'attività della Conferenza regionale delle elette è supportata dalla struttura tecnica della Commissione per la parità, che provvederà ad individuare le migliori soluzioni per la condivisione digitale dei contenuti sul portale della Regione, nonché per l'aggiornamento e il confronto permanente tra le elette.
5.
Alla Conferenza delle elette è invitato l'assessore o l'assessora con deleghe in materia di pari opportunità.
6.
Il funzionamento della Conferenza regionale delle elette è senza oneri per la Regione.