LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6
LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE
Art. 8 bis
(aggiunto articolo da art. 17 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22; modificato comma 5 da art. 50 L.R. 30 maggio 2016, n. 9; inserito comma 4 bis da art. 23 L.R. 14 giugno 2024, n. 7; sostituita rubrica e comma 4 e modificato comma 3 da art. 24 L.R. 28 luglio 2026, n. 9)
Interventi regionali e a sostegno delle iniziative di enti locali ed enti del Terzo settore
1.
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Regione Emilia-Romagna promuove, concorre ad attuare e attua direttamente manifestazioni, iniziative, progetti formativi, divulgativi e di approfondimento, studi e ricerche, volti alla promozione e al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere.
2.
La Regione Emilia-Romagna interviene mediante la concessione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni proposte dagli enti locali, in forma singola o associata, per la promozione ed il conseguimento delle pari opportunità e per il contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere.
3.
La Regione Emilia-Romagna interviene mediante la concessione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni proposte da enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), istituito dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), nelle sezioni di cui all’articolo 46, comma 1, lettere a), b) e g) del medesimo decreto legislativo.
4.
Ai fini dell’accesso ai contributi regionali, i soggetti di cui al comma 3 devono prevedere nel proprio statuto, anche alternativamente:
a)
la diffusione e l’attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo o di eguaglianza tra i generi;
b)
la promozione e la valorizzazione della condizione femminile;
c)
la prevenzione e il contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista.
4 bis.
La Regione Emilia-Romagna interviene, altresì, mediante la concessione di contributi finalizzati alla qualificazione e al sostegno dei servizi dedicati sia alle donne vittime di violenza che agli uomini autori di violenza e gestiti dai soggetti pubblici e privati operanti nella rete di contrasto alla violenza di genere di cui ai successivi articoli 14, 15 e 20 della presente legge, nel pieno rispetto e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul 2011).
5.
La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e per l'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo....
