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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

Testo coordinato con le modifiche apportate da: Allegato A - L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge, in coerenza con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta norme:
a) volte al recepimento delle direttive comunitarie in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e di efficienza energetica, attraverso la modifica della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia);
b) in materia di ordinamento del sistema fieristico regionale, attraverso la modifica della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale);
c) per il riordino della disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, attraverso la modifica della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo);
d) per il riordino della disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, attraverso la modifica della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande);
e) di riforma della disciplina regionale del commercio in sede fissa, attraverso la modifica della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno);
f) di riforma della disciplina regionale delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, attraverso la modifica della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità);
g) ulteriori disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa dell'Unione europea e per la semplificazione di specifici procedimenti.
2. Le disposizioni di riforma di cui al comma 1 sono finalizzate, in particolare, all'attuazione:
a) della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
b) della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia;
c) della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa all'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
d) della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
e) della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI").
"Art. 1
Principi generali e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto della normativa europea, dell' articolo 117 della Costituzione Sito esterno e in attuazione dell' articolo 72 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'attività fieristica e di quelle ad essa strumentali, nonché la costruzione, la manutenzione e il miglioramento delle strutture espositive e delle infrastrutture a ciò destinate, per la realizzazione di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato quale strumento fondamentale della politica regionale di sviluppo economico e di internazionalizzazione delle attività produttive.
2. L'esercizio dell'attività fieristica deve ispirarsi a criteri e metodi di concorrenza e imprenditorialità.
3. A tal fine, nonché per assicurare la parità di accesso alle strutture espositive ed il costante adeguamento della qualità dei servizi offerti agli utenti e agli espositori, sono riservate alla Regione e agli enti locali le competenze di calendarizzazione e attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche, nel rispetto dell'autonomia gestionale degli enti fieristici.
4. Le manifestazioni fieristiche favoriscono la crescita sociale ed economica del territorio e contribuiscono all'ampliamento degli scambi commerciali, alla diffusione delle innovazioni scientifiche e tecnologiche e delle loro applicazioni alle attività produttive, alla divulgazione al pubblico e all'informazione specializzata sui prodotti e sui processi produttivi, sui servizi, sulle forme di marketing e sulle collaborazioni economiche, nonché alla promozione delle attività creative nei settori della cultura, dell'arte e del design.
5. La Regione promuove forme di coordinamento interregionale per definire criteri omogenei per l'attribuzione della qualifica internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche, per i requisiti minimi dei quartieri fieristici, per le modalità di composizione e pubblicizzazione del calendario fieristico nazionale, per la raccolta e diffusione dei dati statistici e la realizzazione di rapporti, studi o analisi sull'andamento dell'intero sistema fieristico nazionale.
6. La Regione promuove inoltre, d'intesa con le altre Regioni e con le associazioni nazionali rappresentative del settore, metodi uniformi a livello sovraregionale di certificazione e qualificazione dei dati sulle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali.".

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