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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 27 giugno 2014

Art. 20
Norme di attuazione
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta:
b) gli atti di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2000, come modificato dalla presente legge.
2. Fino all'adozione degli atti di cui al comma 1:
a) continuano ad applicarsi gli atti adottati in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge regionale n. 12 del 2000 nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dalla presente legge;
b) sono fatte salve le modalità procedimentali previste dal testo previgente della legge regionale n. 12 del 2000.

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