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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 27 giugno 2014

Art. 41
1.
L'articolo 23 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 23
Sanzioni amministrative
1. Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale ove il fatto costituisca reato, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 1.500,00 euro a 3.000,00 euro:
a) chiunque intraprenda e svolga in forma continuativa od occasionale le attività di cui all'articolo 2 senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 5;
b) chiunque svolga attività diverse da quelle indicate nella SCIA di cui all'articolo 5;
c) le associazioni di cui agli articoli 18 e 19 che effettuino attività in modo difforme da quella prevista dalla presente legge e a favore di non associati;
d) chiunque pubblichi o diffonda programmi di viaggio in contrasto con le norme contenute nella presente legge o non rispetti i contenuti dei propri programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio;
e) i fornitori, o loro rappresentanti, dei pacchetti turistici o dei singoli servizi turistici che diffondano i programmi ed opuscoli o sottoscrivano contratti in violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 93/13/CEE recepita e attuata con la legge n. 52 del 1996 Sito esterno;
f) le agenzie di viaggio e turismo che aprano sedi secondarie o filiali senza aver presentato la comunicazione di cui all'articolo 6.
2. L'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), è subordinata alla diffida amministrativa con le modalità di cui all'articolo 7 bis della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
3. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale è presentato alla Provincia competente per territorio, alla quale sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative dalla Provincia stessa irrogate.".

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