LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014
Testo coordinato con le modifiche apportate da: Allegato A - L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 66
Norma transitoria
1.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'
articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2004. Le disposizioni del presente capo trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.