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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 27 giugno 2014

Art. 66
Norma transitoria
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2004. Le disposizioni del presente capo trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.

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