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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 27 giugno 2014

TITOLO I
Oggetto della legge regionale
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge, in coerenza con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta norme:
a) volte al recepimento delle direttive comunitarie in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e di efficienza energetica, attraverso la modifica della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia);
b) in materia di ordinamento del sistema fieristico regionale, attraverso la modifica della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale);
c) per il riordino della disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, attraverso la modifica della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo);
d) per il riordino della disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, attraverso la modifica della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande);
e) di riforma della disciplina regionale del commercio in sede fissa, attraverso la modifica della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno);
f) di riforma della disciplina regionale delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, attraverso la modifica della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità);
g) ulteriori disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa dell'Unione europea e per la semplificazione di specifici procedimenti.
2. Le disposizioni di riforma di cui al comma 1 sono finalizzate, in particolare, all'attuazione:
a) della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
b) della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia;
c) della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa all'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
d) della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
e) della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI").

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