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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 27 giugno 2014

TITOLO II
Attuazione di direttive europee in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, prestazione energetica nell'edilizia ed efficienza energetica. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)
Art. 2
1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), è abrogato.
Art. 3
1.
L'articolo 24 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente capo:
"Capo I
Attuazione della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
Art. 24
Attuazione della direttiva 2009/28/CE
1. In attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, e nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa statale di recepimento, il piano triennale di attuazione del Piano energetico regionale di cui all'articolo 9 promuove la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili che devono coprire una quota parte del consumo finale lordo di energia della regione, articolata in obiettivi annuali. Detta quota parte è definita in coerenza con il quadro normativo nazionale di riferimento e con i relativi strumenti di programmazione, i cui obiettivi sono assunti come minimi, nonché con le prescrizioni contenute nel piano di qualità dell'aria previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa).
2. Il piano triennale di attuazione del PER di cui all'articolo 9 promuove altresì l'efficienza ed il risparmio energetici, anche attraverso gli strumenti di cui all'articolo 25 novies.
Art. 24 bis
Atti di indirizzo per le procedure autorizzative
1. La Regione assicura che le procedure autorizzative relative alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili siano proporzionate ed orientate alla massima semplificazione possibile, tenuto conto delle specificità di ogni singola tecnologia, anche attraverso atti di coordinamento tecnico ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera d) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), adottati con le modalità e gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), per favorire l'omogenea applicazione delle disposizioni da parte degli Enti locali, nel rispetto dei principi di autonomia e sussidiarietà.
Art. 24 ter
Incentivi e requisiti prestazionali per l'energia rinnovabile
1. La Giunta, nell'ambito dei propri programmi, definisce i sistemi di incentivazione degli investimenti privati e pubblici al fine di garantire i più elevati livelli di risparmio energetico e la massima efficienza degli impianti.
2. I requisiti minimi di copertura dei consumi energetici degli edifici mediante energia da fonti rinnovabili prodotta da impianti in essi installati, in relazione alla tipologia di edificio e di intervento edilizio, sono definiti con atto di coordinamento tecnico adottato con le modalità e gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013.
3. Il medesimo atto di coordinamento tecnico definisce altresì le condizioni in base alle quali gli obblighi di rispetto dei requisiti di cui al comma 2 possono essere soddisfatti mediante soluzioni alternative, che garantiscano analoghi risultati sul bilancio energetico regionale, ivi compresa la partecipazione in impianti collettivi.
Art. 24 quater
Intese con altre Regioni, enti territoriali interni a Stati membri dell'Unione europea o accordi con tali Stati
1. La Regione promuove, nell'ambito dei propri programmi, la cooperazione con altre Regioni per la realizzazione di progetti comuni per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili.
2. La Regione conclude, nel rispetto della normativa dello Stato, intese con altre Regioni, con enti territoriali interni a Stati membri dell'Unione europea o accordi con Stati membri dell'Unione europea per il trasferimento statistico di una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili, a fronte della verifica dei risultati delle azioni di cui all'articolo 24, comma 1 e previo esperimento delle procedure previste dall'articolo 6 della direttiva 2009/28/CE. Le intese o gli accordi sono approvati nel rispetto dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 28 del 2011 Sito esterno e nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 15 dello Statuto regionale).
Art. 24 quinquies
Installatori di impianti
1. La Giunta regionale disciplina le modalità di formazione per gli installatori di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di rilascio dei relativi attestati, ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato 4 del decreto legislativo n. 28 del 2011 Sito esterno.".
Art. 4
1.
L'articolo 25 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dai seguenti capi:
"Capo II
Attuazione della direttiva 2010/31/UE relativa alla prestazione energetica nell'edilizia
Art. 25
Attuazione della direttiva 2010/31/UE
1. In attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia e in conformità ai principi indicati dalla legislazione dello Stato, con atto di coordinamento tecnico adottato con le modalità e gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013 sono stabiliti i requisiti minimi di prestazione energetica, tenendo conto di quelli definiti dalla normativa nazionale, per la progettazione e realizzazione di:
a) edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati;
b) nuovi impianti installati in edifici esistenti;
c) interventi sugli edifici e sugli impianti esistenti.
2. In particolare, l'atto di coordinamento tecnico:
a) definisce i requisiti minimi di prestazione energetica, ivi compresa la quota di consumi da coprire mediante utilizzo di energia da fonti rinnovabili, che devono essere rispettati per le diverse tipologie di intervento edilizio, nonché la relativa gradualità di applicazione ed i criteri e la metodologia di calcolo da impiegare per la loro determinazione;
b) individua le modalità per assicurare che gli edifici di nuova realizzazione abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE entro il termine del 1° gennaio 2017 per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, ed entro il termine del 1° gennaio 2019 per tutti gli altri edifici;
c) individua i casi di esclusione totale o parziale, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, dall'obbligo di rispetto dei requisiti nonché gli eventuali criteri e modalità per procedere alla loro rilevazione da parte dei tecnici progettisti.
3. Per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica di cui al comma 2, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione nazionale in materia, l'atto di coordinamento tecnico tiene conto dei seguenti elementi:
a) condizioni climatiche e territoriali esterne, della destinazione d'uso e delle caratteristiche ed età degli edifici;
b) valutazione dello stato dell'arte, dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali nazionali, anche al fine di promuovere l'innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici e costruttivi che consentano di ridurre l'impatto ambientale degli edifici, nella fase di costruzione, di gestione e di smantellamento;
c) valutazione preventiva, ai fini di cui alla lettera b), della fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza;
d) determinazione delle condizioni in relazione alle quali prevedere l'impiego di impianti centralizzati per gli edifici di nuova costruzione e il mantenimento di tali impianti per edifici esistenti che ne sono dotati;
e) previsione dell'obbligo di installazione di sistemi di controllo attivo ed automazione dei sistemi edilizi ed impiantistici, ivi compresi i sistemi per la termoregolazione degli ambienti e per la contabilizzazione autonoma dell'energia termica per gli impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale o estiva al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti;
f) valutazione del livello ottimale di prestazione energetica in funzione dei costi, ovvero del livello che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato.
4. L'atto di coordinamento tecnico definisce altresì il modello e i contenuti minimi della relazione tecnica e dell'attestato di qualificazione energetica, nonché le relative procedure di redazione, tenendo conto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 15 del 2013.
Art. 25 bis
Adempimenti per il rispetto dei requisiti di prestazione
1. L'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 25, comma 1, stabilisce, in funzione delle diverse tipologie di lavori, gli adempimenti richiesti per garantire il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica.
Art. 25 ter
Sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici
1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici e delle singole unità immobiliari, che comprende:
a) un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le relative attività, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;
b) un sistema informativo per la registrazione obbligatoria degli attestati di prestazione energetica emessi;
c) un sistema di verifica della conformità degli attestati di prestazione emessi.
2. E' istituito l'organismo regionale di accreditamento, cui vengono affidate le funzioni necessarie ad assicurare il pieno ed efficace funzionamento del sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici di cui al comma 1.
3. La deliberazione di cui al comma 1 stabilisce le modalità di funzionamento dell'organismo di accreditamento e prevede le procedure per il rilascio degli attestati di prestazione energetica, coerentemente alle indicazioni della direttiva 2010/31/UE e nel rispetto degli indirizzi della normativa nazionale di recepimento.
4. La deliberazione di cui al comma 1 definisce:
a) le modalità di gestione del sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di certificazione energetica degli edifici, tenendo conto dei requisiti di competenza ed indipendenza fissati a livello nazionale e delle norme europee in materia di libera circolazione dei servizi;
b) le caratteristiche del sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici, comprendente gli attestati di prestazione energetica emessi, con obbligo di registrazione degli stessi anche ai fini della relativa validità; a tal fine, la trasmissione dei relativi dati da parte degli organismi e dei soggetti di cui alla lettera a) avviene per via telematica ed in forma di dichiarazione sostituiva di atto notorio;
c) il coordinamento del sistema informativo sulla qualità energetica degli edifici con quello relativo alle attività di controllo e ispezione degli impianti termici di cui all'articolo 25 quater, comma 2, lettera e);
d) le modalità per la realizzazione di programmi annuali di verifica della conformità degli attestati di prestazione energetica da parte dell'organismo di accreditamento di cui al comma 2, emessi definendo altresì le modalità per l'irrogazione delle relative sanzioni nei casi previsti dalla legislazione vigente; il sistema di verifica è organizzato nel rispetto del principio di equa ripartizione su tutti gli utenti interessati al servizio del relativo costo per la realizzazione delle verifiche; le attività di verifica possono essere realizzate anche su richiesta del proprietario, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile e, in tal caso, i relativi costi sono posti a carico dei richiedenti;
e) la procedura attraverso la quale determinare la prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare ai fini della sua attestazione, ivi compresi i metodi, anche semplificati, utilizzabili, nonché il relativo sistema di classificazione, nel rispetto dei limiti che la normativa nazionale stabilisce per la definizione delle metodologie di calcolo.
5. La Giunta regionale individua l'organismo regionale di accreditamento cui affidare le funzioni di gestione del sistema di certificazione energetica previste al comma 4, lettere a), b) e c); tale organismo può essere individuato anche all'esterno dell'organizzazione regionale.
6. La Giunta regionale promuove programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera a).
7. Per la copertura dei costi necessari alla realizzazione dei programmi di verifica di conformità di cui al comma 4, lettera d), i soggetti certificatori accreditati sono tenuti a corrispondere un contributo per ciascun attestato di certificazione energetica registrato nel sistema di cui al comma 4, lettera b). I contributi sono riscossi dalla Regione, che può esercitare tale funzione tramite l'organismo regionale di accreditamento. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce l'entità del contributo, tenuto conto dell'ammontare delle spese di gestione del servizio, e ne determina altresì le modalità di applicazione e gestione.
8. La Giunta regionale definisce il modello e i contenuti dell'attestato di prestazione energetica, nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa nazionale.
Art. 25 quater
Regime di esercizio e manutenzione degli impianti termici
1. In conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 Sito esterno (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Sito esterno), con regolamento regionale è istituito:
a) un regime obbligatorio di rispetto di condizioni relative all'esercizio, alla manutenzione ed al controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;
b) un sistema di verifica periodica degli impianti stessi, basato su attività di accertamento ed ispezione, al fine di garantirne un'adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti;
c) un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;
d) un sistema informativo condiviso con gli enti competenti per la gestione coordinata dei rapporti tecnici di controllo ed ispezione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 provvede a:
a) definire le competenze e le responsabilità del responsabile dell'impianto, o del terzo da questi eventualmente designato, ivi compresi i limiti per il ricorso alla delega e le condizioni necessarie per l'assunzione della funzione;
b) definire le modalità per garantire il corretto esercizio degli impianti termici, ivi compresa la loro periodica manutenzione e controllo, e per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione di cui all'articolo 25 sexies, definendo anche la documentazione relativa alle attività;
c) definire le modalità attraverso cui procedere all'individuazione dei soggetti cui affidare le attività di accertamento e ispezione di cui all'articolo 25 sexies, garantendone, nel rispetto dei requisiti fissati a livello nazionale e delle norme dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei servizi, la qualificazione e l'accreditamento;
d) regolamentare le modalità di realizzazione di programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione emessi;
e) implementare un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, denominato catasto degli impianti termici, con riferimento al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, ed allo svolgimento dei compiti di controllo, accertamento e ispezione periodica; al fine di consentire un agevole utilizzo del catasto degli impianti termici in funzione delle diverse competenze, esso dovrà avere le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ed essere coordinato con il sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici di cui all'articolo 25 ter, comma 1, lettera b);
f) definire i provvedimenti che il responsabile dell'impianto, o il terzo da questi eventualmente designato, deve assumere nel caso che le attività di controllo diano evidenza del mancato soddisfacimento dei requisiti minimi di efficienza energetica.
3. In particolare, ai fini di cui al comma 2, lettera b), sono determinati, in rapporto alle caratteristiche degli impianti termici e tenendo conto della normativa tecnica in materia:
a) i limiti di esercizio da rispettare nel funzionamento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, ivi compresi i periodi di attivazione ed i valori di riferimento della temperatura dei locali climatizzati;
b) i requisiti ed i livelli minimi di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, con riferimento alle diverse tecnologie di generazione;
c) la frequenza e le modalità di effettuazione degli interventi di manutenzione e controllo, articolate in base alla tipologia ed alla potenza degli impianti termici;
d) i criteri, la frequenza e le modalità di esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione, prevedendo per queste ultime modalità semplificate per gli impianti di minor potenza.
4. Le ispezioni di cui al comma 3, lettera d), possono essere richieste anche dal responsabile dell'impianto o dal terzo da questi eventualmente designato e, in tal caso, le relative spese sono a carico del richiedente.
5. La Giunta regionale definisce il modello e i contenuti minimi del rapporto di controllo tecnico, nonché le modalità attraverso le quali esso viene rilasciato, consegnato al responsabile di impianto e registrato nel sistema informativo di cui al comma 2, lettera e).
Art. 25 quinquies
Conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici
1. Al fine di garantire il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle emissioni inquinanti, il regolamento regionale di cui all'articolo 25 quater, comma 1, stabilisce le condizioni nel rispetto delle quali il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva e provvede affinché siano eseguite le periodiche operazioni di manutenzione e controllo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2.
2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva esegue dette attività a regola d'arte e nel rispetto delle disposizioni stabilite nel regolamento di cui al comma 1, redigendo e sottoscrivendo un rapporto di controllo tecnico, che deve essere:
a) consegnato al soggetto di cui al comma 1, che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione;
b) fatto oggetto di registrazione obbligatoria nel catasto impianti di cui all'articolo 25 quater, comma 2, lettera e); a tal fine, la trasmissione dei relativi dati da parte dell'operatore avviene per via telematica ed in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Art. 25 sexies
Accertamenti e ispezioni
1. In un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza, al fine di assicurare l'esercizio uniforme sul territorio delle funzioni di verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, la Regione provvede alla realizzazione degli accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013 Sito esterno.
2. L'esecuzione delle attività di accertamento e ispezione viene affidata agli esperti e organismi accreditati di cui all'articolo 25 quater, comma 2, lettera c).
Art. 25 septies
Misure di sostegno
1. I Comuni nelle aggregazioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) provvedono alla realizzazione delle attività di informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza in materia di conduzione, manutenzione e controlli degli impianti termici, sulla base di specifici programmi approvati dalla Regione.
2. La Regione promuove la realizzazione di programmi per la qualificazione e formazione professionale dei soggetti cui affidare le attività di accertamento ed ispezione di cui all'articolo 25 sexies.
3. Per la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, articolato in base alla potenza degli impianti stessi, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale. L'entità del contributo e le modalità di applicazione e gestione sono stabilite dalla deliberazione di cui all'articolo 25 quater, con la quale vengono altresì definite le tariffe e disciplinate le modalità di versamento delle somme derivanti da eventuali attività di ispezione sugli impianti termici richieste da terzi.
Art. 25 octies
Comunicazione sugli impianti riforniti
1. Per consentire l'implementazione e l'aggiornamento del catasto degli impianti termici, il regolamento regionale di cui all'articolo 25 quater, comma 1, stabilisce le modalità attraverso le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici asserviti.
2. La Regione rende disponibili ai Comuni i dati di cui al comma 1 in forma puntuale ed aggregata, garantendo altresì l'interoperabilità dei sistemi informativi di cui all'articolo 25 ter comma 1 lett. b) e di cui all'articolo 25 quater comma 1 lett. d).
Capo III
Attuazione della direttiva 2012/27/UE relativa all'efficienza energetica
Art. 25 novies
Finalità
1. In attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa all'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE e nel rispetto dei principi indicati dalla normativa statale di recepimento, la Regione, nell'ambito dei programmi attuativi del PER di cui all'articolo 8, definisce l'obiettivo indicativo regionale di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica.
2. Nell'ambito dei medesimi programmi, tenendo conto degli indirizzi e degli strumenti nazionali, oltre che della coerenza con le prescrizioni contenute nel piano di qualità dell'aria previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2010 Sito esterno, la Regione promuove:
a) le strategie individuate per mobilitare investimenti nella ristrutturazione degli edifici pubblici e privati, al fine di aumentarne le prestazioni energetiche;
b) la diffusione degli "acquisti verdi" da parte della pubblica amministrazione;
c) l'implementazione presso gli enti pubblici e presso le aziende ubicate nel territorio regionale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese (PMI), di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme tecniche vigenti in materia;
d) la diffusione di audit energetici svolti in maniera indipendente da esperti qualificati o accreditati, sostenendo l'attivazione di accordi volontari tra associazioni di soggetti interessati ed organismi qualificati ed accreditati per l'effettuazione di audit energetici;
e) lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento, compresa la microcogenerazione residenziale, e la diffusione di sistemi efficienti per il riscaldamento ed il raffrescamento degli edifici, ed in particolare lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti;
f) il ricorso da parte degli enti pubblici ai contratti di rendimento energetico ed agli altri strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione che prevedono una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata;
g) lo sviluppo del sistema dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi);
h) la qualificazione degli operatori dei servizi energetici.
Art. 25 decies
Cogenerazione e reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento
1. Coerentemente alle previsioni nazionali formulate a seguito della valutazione di cui all'articolo 14, comma 1, della direttiva 2012/27/UE, la Regione promuove lo sviluppo del potenziale di cogenerazione ad alto rendimento nonché di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti.
2. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbana e territoriale di propria competenza i Comuni effettuano una valutazione preliminare della potenziale adozione di sistemi di cogenerazione ad alto rendimento o di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, i cui vantaggi superino i costi, valutando altresì gli effetti sulla qualità dell'aria sulla base di quanto prescritto nel piano di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2010 Sito esterno, a seguito della dell'approvazione di appositi atti di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000.
Art. 25 undecies
Certificazione energetica degli immobili pubblici, acquisti ad alta efficienza energetica e riduzione dei consumi
1. La Regione promuove l'effettuazione della diagnosi e della certificazione energetica degli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.
2. Le pubbliche amministrazioni, escluse quelle di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione Sito esterno, verificano e valutano:
a) nell'ambito delle proprie procedure di acquisto, l'adozione di soluzioni ad alta efficienza energetica, conformemente ai requisiti di cui all'allegato III della direttiva 2012/27/UE e nel rispetto delle condizioni di coerenza ivi previste;
b) per gli edifici di propria competenza, il ricorso a servizi energetici che prevedano una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata, basati sui contratti di rendimento energetico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato.
Art. 25 duodecies
Obblighi per le grandi imprese
1. Entro il 5 dicembre 2015 le imprese che non rientrano nella definizione di PMI ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 (Adeguamento della disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) sono tenute ad effettuare un audit energetico sul processo produttivo e sugli edifici, svolto in maniera indipendente da esperti qualificati o accreditati. Tale obbligo si applica con i limiti e le metodologie previsti dalla normativa nazionale di recepimento.
Art. 25 terdecies
Autorizzazioni alla costruzione, esercizio e ammodernamento di impianti di produzione energetica
1. Nei casi previsti dall'articolo 14, comma 5, della direttiva 2012/27/UE, il rilascio da parte della Regione e degli altri enti competenti delle autorizzazioni alla costruzione, esercizio e ammodernamento di impianti di produzione energetica è subordinato alle valutazioni ivi previste.
Art. 25 quaterdecies
Sistemi di misurazione
1. Qualora il riscaldamento e il raffreddamento o l'acqua calda per un edificio siano forniti da una rete di teleriscaldamento o da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l'installazione di un contatore individuale di calore o di fornitura di acqua calda.
2. Entro il 31 dicembre 2016 nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centrale o da una rete di teleriscaldamento o da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici, devono essere installati in ciascuna unità immobiliare sistemi individuali di termoregolazione e di contabilizzazione diretta o indiretta. L'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 25 stabilisce le modalità di assolvimento di tale obbligo, tenendo conto di quanto previsto in materia dalla normativa nazionale.
3. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva di cui all'articolo 25 quinquies, comma 2, verifica la presenza e la funzionalità dei sistemi di cui al comma 2, inserendo i relativi dati nel rapporto tecnico.
Capo IV
Disposizioni comuni ai capi I, II e III
Art. 25 quindecies
Sanzioni
1. Il soggetto certificatore che rilascia un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previsti dal regolamento di cui all'articolo 25 ter è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).
2. Il costruttore o il proprietario che non rispettano gli obblighi di dotazione dell'attestato di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari di nuova costruzione o sottoposti a intervento edilizio, ove previsto, con le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 25 ter sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 192 del 2005 Sito esterno.
3. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 25 quater, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 192 del 2005 Sito esterno.
4. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere, sottoscrivere e trasmettere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 25 quinquies o che omette di segnalare il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 25 quaterdecies, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 192 del 2005 Sito esterno.
5. La Giunta regionale può, anche in via sperimentale, regolare l'applicazione dell'istituto della diffida, di cui all'articolo 7 bis della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), per una o più fattispecie previste dal presente articolo.".
Art. 5
Norme di prima applicazione
1. L'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 26 del 2004 prevede che i relativi requisiti siano applicati in modo graduale in relazione al tipo di intervento. La Regione garantisce la massima continuità con gli atti d'indirizzo già emanati in materia.
2. Entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione emana i provvedimenti di cui all'articolo 25, comma 2, all'articolo 25 ter, comma 1, e all'articolo 25 quater, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2004; nelle more di tale emanazione rimangono in vigore le pertinenti disposizioni di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156 (Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici) e relativi allegati.
3. Fino a diversa previsione della Giunta regionale le funzioni di organismo regionale di accreditamento di cui all'articolo 25 ter della legge regionale n. 26 del 2004 continuano ad essere svolte con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2012, n. 429 (Disposizioni concernenti il sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici. Affidamento delle funzioni di organismo regionale di accertamento di cui al punto 6) della d. A.L. 156/08 alla Società Nuovaquasco soc. cons. a r.l.).
4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 25 quater, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2004, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 sexies della legge regionale n. 26 del 2004 e rimangono in vigore le campagne di accertamento ed ispezione degli impianti termici già avviate da Comuni e Province; tali campagne rimangono in essere anche dopo l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 25 quater, comma 1, fino alla conclusione del relativo biennio di riferimento.
5. Entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione adegua il proprio sistema di accreditamento a quanto previsto negli articoli 25 ter e 25 septies. A partire dal 2015 agli oneri derivanti dalla attuazione di quanto previsto da tali articoli si farà fronte con gli stanziamenti che verranno autorizzati con il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015.
6. Gli obblighi di cui all'articolo 25 duodecies sono sospesi fino all'entrata in vigore delle pertinenti disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2012/27/UE.

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