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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 27 giugno 2014

TITOLO IV
Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo))
Art. 22
1.
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)) le parole
"della Legge 29 marzo 2001, n. 135 Sito esterno (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002"
sono sostituite dalle seguenti:
"e del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 Sito esterno (Codice della normativa statale in tema di ordinamento del mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 Sito esterno, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).".
Art. 23
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2003 dopo le parole
"congiuntamente o disgiuntamente"
sono inserite le seguenti:
"anche in via telematica se compatibile.".
Art. 24
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2003 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Alle agenzie di viaggio e turismo è consentito altresì lo svolgimento di ulteriori attività, nell'osservanza delle rispettive norme di settore, purché l'attività di agenzia di viaggio e turismo sia prevalente rispetto alle altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti e del fatturato.".
Art. 25
1.
L'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo
1. Chiunque intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta allo sportello unico attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, il quale con modalità informatica si coordina con le competenti strutture della Provincia, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La SCIA deve attestare il possesso dei requisiti di cui al comma 3 ed essere corredata dal progetto di utilizzazione dei locali, da una relazione tecnico illustrativa e dalle planimetrie. La segnalazione deve essere redatta sul modello approvato con atto della Giunta regionale, che stabilisce altresì la documentazione da allegare alla segnalazione.
3. Per l'apertura delle agenzie di viaggio e turismo e per l'esercizio delle relative attività sono necessari:
a) il possesso dei requisiti strutturali e professionali di cui agli articoli 9 e 10;
b) il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
4. Per l'apertura di agenzie di viaggio e turismo da parte di persone fisiche o persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sono fatte salve le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79 del 2011 Sito esterno.
5. La SCIA può prevedere l'apertura di agenzie di viaggio e turismo per periodi che non coprono l'intero arco dell'anno solare nelle località in cui la frequentazione turistica ha carattere stagionale.
6. La Provincia, con le modalità stabilite dall'atto di Giunta di cui al comma 2, preventivamente rispetto alla presentazione della SCIA accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o tale da confondersi con altre già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di Comuni e Regioni italiani.".
Art. 26
1.
L'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo
1. Le agenzie di viaggio e turismo già legittimate a operare ed aventi la sede principale in Italia che intendono aprire una sede secondaria, sono tenute a presentare apposita comunicazione al SUAP territorialmente competente, il quale provvede a sua volta ad informarne il SUAP cui è stata presentata la SCIA per l'apertura della sede principale.
2. I contenuti della comunicazione di cui al comma 1 e le modalità di presentazione della medesima sono definite con apposito atto della Giunta regionale.".
Art. 27
1.
Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole:
"devono essere munite dell'autorizzazione di cui all'articolo 5"
sono sostituite dalle seguenti:
"devono avere presentato la SCIA.".
Art. 28
1.
L'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Contenuto della SCIA
1. La SCIA deve indicare:
a) la denominazione dell'agenzia di viaggio;
b) il titolare, persona fisica o giuridica, il codice fiscale, l'esatta denominazione o la ragione sociale e il legale rappresentante in caso di società;
c) l'attività da svolgere;
d) le altre attività che l'agenzia intende esercitare, ai sensi dell'articolo 3;
e) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia, precisando se essa è diversa dal titolare o legale rappresentante;
f) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso della sede dell'esercizio;
g) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 3.
2. Ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata di inizio attività deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata con apposita SCIA.".
Art. 29
1.
L'articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 9
Requisiti strutturali
1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi secondarie devono possedere i seguenti requisiti strutturali:
a) locali idonei ai sensi della normativa vigente;
b) insegne visibili dell'attività dell'impresa;
c) attrezzature tecnologiche adeguate alle attività da esercitare.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), non sono richiesti per le agenzie che operano esclusivamente in via telematica.".
Art. 30
1.
L'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Requisiti professionali
1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, la persona fisica titolare dell'impresa individuale o il rappresentante legale in caso di società, oppure, in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in possesso dei necessari requisiti professionali.
2. Il possesso dei requisiti professionali è dimostrato dall'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) o dall'aver frequentato apposito percorso formativo abilitante.
3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di direttore tecnico nonché i termini per l'effettuazione dei percorsi formativi stessi.
4. Il direttore tecnico presta la propria attività con carattere di continuità.".
Art. 31
1.
Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole:
"da concedersi con provvedimento della Provincia di competenza"
sono sostituite dalle seguenti:
"da comunicare alla Provincia competente, che può vietare la proroga entro trenta giorni".
2.
Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole:
"la Provincia determina l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione"
sono sostituite dalle seguenti:
"o a seguito del diniego della proroga da parte della Provincia intervenuto entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, la Provincia dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 22.".
Art. 32
1.
L'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 12
Elenco delle agenzie di viaggio e turismo
1. La Regione, per facilitare l'accesso dei cittadini alle informazioni, pubblica sul proprio sito istituzionale e aggiorna periodicamente l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo nonché delle sedi secondarie e delle filiali.
2. La Provincia dà tempestiva comunicazione alla Regione dell'apertura o chiusura di agenzie di viaggio e turismo, di filiali o sedi secondarie.".
Art. 33
1.
L'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
Garanzia assicurativa
1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, prima della presentazione della SCIA e a pena di divieto di esercizio dell'attività, polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 1084 Sito esterno, nonché dagli articoli 19 e 50 del decreto legislativo n. 79 del 2011 Sito esterno.
2. Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione, a breve termine, del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo.
3. L'agenzia di viaggio e turismo invia annualmente alla Provincia competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività dichiarata.
4. Dalla polizza di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile viene accantonata la quota destinata al fondo di garanzia nazionale ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 79 del 2011 Sito esterno.".
Art. 34
1.
Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera k) le parole:
"dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività"
sono sostituite dalle seguenti:
"della SCIA";
b)
alla lettera m) le parole:
"così come recepita dal decreto legislativo n. 111 del 1995 Sito esterno"
sono sostituite dalle seguenti:
c)
alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e dall'articolo 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 Sito esterno (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet).
2.
Al penultimo periodo del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole:
"si intende autorizzata"
sono sostituite dalle seguenti:
"può essere effettuata".
3.
Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole:
"istituito con legge 30 luglio 1998, n. 281 Sito esterno (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti)"
sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Sito esterno (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 Sito esterno) o nel registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)".
4.
Al comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole:
"nonché alla disciplina del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 185 Sito esterno sui diritti del consumatore nei contratti conclusi a distanza"
sono sostituite dalle seguenti:
"nonché alla disciplina di cui agli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del decreto legislativo n. 206 del 2005 Sito esterno".
Art. 35
1.
Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole:
"istituito con Legge n. 281 del 1998 Sito esterno"
sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 136 del decreto legislativo n. 206 del 2005 Sito esterno o nel registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 45 del 1992".
Art. 36
1.
Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole:
"istituito con legge n. 281 del 1998 Sito esterno"
sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 136 del decreto legislativo n. 206 del 2005 Sito esterno o nel registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 45 del 1992".
Art. 37
Art. 38
Art. 39
1.
Al comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale n. 7 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole:
"I raggruppamenti di cui all'articolo 13, comma 6"
sono sostituite dalle seguenti
"I raggruppamenti di cui all'articolo 13, comma 5";
b)
le parole:
"e ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 13, comma 5"
sono sostituite dalle seguenti:
"e ritenuti ammissibili al cofinanziamento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c)";
Art. 40
1.
L'articolo 22 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 22
Sospensione dell'esercizio
1. La Provincia dispone la sospensione dell'apertura o dell'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi secondarie per un periodo da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi:
a) qualora venga meno uno o più dei requisiti professionali oppure uno o più dei requisiti strutturali previsti per l'esercizio dell'agenzia, fatti salvi i casi e le modalità espressamente disciplinati dalla presente legge;
b) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle per cui è stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività;
c) qualora non vengano rispettati i termini temporali per le aperture a carattere stagionale di cui all'articolo 5, comma 5;
d) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi e ripetute violazioni delle norme previste dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, relativa ai viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" e dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, recepita con l'articolo 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 Sito esterno (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994);
e) qualora l'agenzia non comunichi alla Provincia entro cinque giorni la cessazione per qualsiasi causa dell'attività del direttore tecnico indicato nella SCIA, ovvero qualora non provveda alla sostituzione del direttore tecnico stesso entro il termine assegnato dalla Provincia;
f) qualora la chiusura temporanea dell'agenzia non rispetti le modalità di cui all'articolo 11, comma 3;
g) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 23.
2. Nel provvedimento di sospensione dell'esercizio la Provincia fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.
3. La Provincia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti:
a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarità che hanno dato causa alla sospensione medesima o non ottemperi alle disposizioni della Provincia;
b) qualora per la persona fisica titolare o per uno dei soggetti indicati all'articolo 71, comma 5 del decreto legislativo n. 59 del 2010 Sito esterno vengano meno i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);
c) nel caso di mancata stipulazione della polizza assicurativa di cui all'articolo 14 o del suo mancato rinnovo annuale;
d) in caso di svolgimento in forma continuativa o occasionale delle attività di cui all'articolo 2 senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 5.".
Art. 41
1.
L'articolo 23 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 23
Sanzioni amministrative
1. Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale ove il fatto costituisca reato, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 1.500,00 euro a 3.000,00 euro:
a) chiunque intraprenda e svolga in forma continuativa od occasionale le attività di cui all'articolo 2 senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 5;
b) chiunque svolga attività diverse da quelle indicate nella SCIA di cui all'articolo 5;
c) le associazioni di cui agli articoli 18 e 19 che effettuino attività in modo difforme da quella prevista dalla presente legge e a favore di non associati;
d) chiunque pubblichi o diffonda programmi di viaggio in contrasto con le norme contenute nella presente legge o non rispetti i contenuti dei propri programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio;
e) i fornitori, o loro rappresentanti, dei pacchetti turistici o dei singoli servizi turistici che diffondano i programmi ed opuscoli o sottoscrivano contratti in violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 93/13/CEE recepita e attuata con la legge n. 52 del 1996 Sito esterno;
f) le agenzie di viaggio e turismo che aprano sedi secondarie o filiali senza aver presentato la comunicazione di cui all'articolo 6.
2. L'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), è subordinata alla diffida amministrativa con le modalità di cui all'articolo 7 bis della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
3. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale è presentato alla Provincia competente per territorio, alla quale sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative dalla Provincia stessa irrogate.".
Art. 42
Abrogazioni e norme transitorie
2. Il deposito cauzionale di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 2003 non è più dovuto a far data dall'entrata in vigore della presente legge. Allo svincolo dei depositi cauzionali attualmente costituiti la Provincia provvede d'ufficio, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa verifica dell'inesistenza di pendenze in corso nei confronti del titolare dell'agenzia di viaggio che possano comportare rivalsa sul deposito cauzionale a suo tempo costituito dall'agenzia stessa.

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