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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 27 giugno 2014

Capo II
Gestione dei boschi e della vegetazione arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica
Art. 72
Disposizioni generali
1. Le disposizioni di cui al presente capo sono volte ad assicurare il coordinamento delle misure finalizzate alla riduzione del rischio idraulico con le esigenze di tutela e valorizzazione dei boschi e della vegetazione arborea ed arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica, attraverso forme di programmazione e controllo delle attività di gestione degli interventi di manutenzione della vegetazione, nel rispetto della normativa in materia ambientale, forestale, paesaggistica, di tutela dei siti Natura 2000 e delle aree naturali protette e in coerenza con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2011) def. del 3 maggio 2011 "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020" e nel rispetto della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici.
Art. 73
Programmazione degli interventi
1. In relazione ai boschi e alla vegetazione arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica, i provvedimenti di programmazione di cui all'articolo 9, comma 5, e all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6), approvati dalla Regione ai sensi del comma 4 del presente articolo, individuano le modalità di gestione per quanto attiene, in particolare, alla programmazione degli interventi selvicolturali necessari per finalità di sicurezza idraulica nelle aree demaniali.
2. La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione di Giunta, approva apposite linee guida per la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione dei boschi e della vegetazione riparia di cui al comma 1, con le quali, in particolare, definisce:
a) gli ambiti territoriali dei programmi di cui al comma 1, in riferimento a bacini idrografici o aree omogenee, con individuazione delle priorità di intervento;
b) la struttura e i contenuti dei programmi;
c) le modalità, le competenze e le relazioni tra le strutture regionali per l'approvazione dei programmi e la realizzazione degli interventi, nel rispetto dell'articolo 74;
d) le modalità di monitoraggio e controllo degli interventi.
3. Con atto del direttore generale competente in materia di ambiente e difesa del suolo e della costa sono definite le prescrizioni tecniche e i criteri di valutazione tecnico-economica per l'esecuzione degli interventi di manutenzione della vegetazione arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica. Per le finalità di cui all'articolo 72, nelle aree diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, le prescrizioni tecniche costituiscono indirizzi che le strutture regionali devono attuare nell'applicazione degli articoli 93 e seguenti del capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).
4. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione approva, con deliberazioni di Giunta, i programmi di cui al comma 1, anche per stralci relativi a sottoambiti, secondo le priorità individuate nelle linee guida, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica prevista dalle leggi e dai piani vigenti e in coerenza con le linee guida. I programmi hanno validità per dieci anni e sono aggiornabili con le stesse modalità previste per la loro approvazione. Ciascun programma, in particolare, individua:
a) il quadro conoscitivo relativo al rischio idraulico connesso alla vegetazione riparia presente e l'analisi ambientale dell'area considerata in rapporto alla pianificazione territoriale e settoriale vigente;
b) le priorità, le tipologie e la distribuzione spazio-temporale degli interventi gestionali necessari per la riduzione del rischio idraulico e la valorizzazione dell'area.
5. Ai fini dell'approvazione dei programmi è garantita la partecipazione delle pubbliche amministrazioni interessate attraverso la convocazione di una conferenza di servizi per l'esame contestuale degli interessi coinvolti e l'acquisizione degli atti di assenso necessari, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di valutazione ambientale strategica, nonché di tutela paesaggistica e di trasformazione del bosco qualora siano programmati interventi che comportino l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 Sito esterno (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57 Sito esterno). In relazione ai programmi di cui al presente articolo, la valutazione di incidenza di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è effettuata dalla Regione, sentito l'ente gestore per i parchi e la biodiversità o l'ente gestore del parco interregionale o nazionale territorialmente interessato.
Art. 74
Realizzazione degli interventi forestali ripariali
1. Gli interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio idraulico nelle aree demaniali di pertinenza idraulica sono realizzati dalla Regione nel rispetto delle linee guida e della programmazione di cui all'articolo 73, attraverso gli strumenti attuativi più idonei in relazione alle esigenze di volta in volta evidenziate, specificati nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza e di valorizzazione delle risorse pubbliche.
2. Nei casi di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2004 gli interventi selvicolturali possono essere ricompresi nella gestione delle aree oggetto di concessione, in particolare in presenza di esigenze di esternalizzazione della gestione delle aree in prospettiva pluriennale e continuativa.
3. Al di fuori delle esigenze di cui al comma 2, gli interventi di gestione dei boschi e della vegetazione arborea e arbustiva sono di norma realizzati sulla base di provvedimenti di concessione rilasciati dalla Regione nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. A tale fine sono periodicamente resi noti appositi avvisi per la presentazione delle offerte da parte di soggetti in possesso delle capacità tecniche per la realizzazione degli interventi. Per aree o quantità di vegetazione circoscritte, individuate nelle linee guida di cui all'articolo 73, comma 2, è fatta salva la possibilità di rilasciare le concessioni ai proprietari di fondi situati lungo i corsi d'acqua, direttamente interessati alla manutenzione idraulica delle aree, fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche individuate dalla Regione.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3 è fatto salvo il rispetto di idonee misure di programmazione, quantificazione e controllo degli interventi, nei limiti delle tipologie e delle quantità indicate nei programmi di cui all'articolo 73. Gli atti di programmazione possono prevedere, a fronte della realizzazione degli interventi e in relazione al valore degli stessi, l'utilizzazione parziale o totale, da parte del concessionario, del materiale legnoso preventivamente stimato dalla Regione.
5. Gli interventi diretti alla sola manutenzione della vegetazione riparia sono realizzabili attraverso contratti di appalto nel rispetto della disciplina in materia di lavori pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e alla relativa normativa di esecuzione ed attuazione, ferma restando la possibilità di utilizzazione del materiale legnoso ai sensi del comma 4 del presente articolo.
Art. 75
Disposizioni finali e transitorie
1. Le linee guida di cui all'articolo 73, comma 2 definiscono gli aspetti organizzativi, le relazioni tra le strutture regionali e i rapporti con le altre pubbliche amministrazioni interessate per la realizzazione degli interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio idraulico nel periodo transitorio precedente l'approvazione dei programmi di cui all'articolo 73, commi 1 e 4.
2. Le disposizioni della presente legge relative alla programmazione degli interventi forestali ripariali non si applicano ai lavori necessari per ragioni di urgenza o somma urgenza disciplinati dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Sito esterno (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Sito esterno, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), compresi quelli indifferibili e urgenti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile).

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