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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 27 giugno 2014

Capo III
Ulteriori disposizioni per la razionalizzazione di specifici procedimenti
Art. 76
1.
Al comma 4 dell'articolo 7 bis della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), sono aggiunte, in fine, le parole:
"L'estensione dell'applicazione della diffida amministrativa nell'ambito di procedimenti sanzionatori non espressamente richiamati nel presente comma può essere prevista da specifiche leggi regionali di settore.".
Art. 77
1.
Il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è sostituito dal seguente:
"3. Gli alloggi realizzati in attuazione della legge 6 marzo 1976, n. 52 Sito esterno (Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato) sono assoggettati a quanto previsto dalla presente legge, fatta salva l'applicazione della disciplina dell'articolo 3 della legge n. 52 del 1976 Sito esterno sulle modalità e sui criteri di assegnazione di detti alloggi.".
Art. 78
Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 9 del 2002
1.
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), è aggiunta la seguente:
e bis) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni del demanio marittimo relative ai luoghi e agli spazi, individuati dal piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico), funzionali alla gestione e all'affidamento del corrispondente servizio.".
2.
Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2002, dopo le parole:
"regionale e subregionale"
sono aggiunte, in fine, le parole:
", fatte salve le competenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e bis)".
Art. 79
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), è aggiunto il seguente:
"2 bis. Qualora non sia raggiunta l'intesa prevista ai commi 1 e 2 e le misure specifiche di conservazione e i piani di gestione del sito siano tra loro differenti, trovano applicazione le norme più restrittive approvate dagli enti gestori sino all'approvazione dei medesimi strumenti da parte della Regione.".
Art. 80
Modifiche agli articoli 15 bis e 15 ter della legge regionale n. 11 del 2004
1.
Al comma 4 dell'articolo 15 bis della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), sono aggiunte, in fine, le parole:
"Nel PSR sono identificate le attività statistiche per le quali è previsto l'obbligo di risposta per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15 ter, comma 1.".
2.
Il comma 1 dell'articolo 15 ter della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, è istituito il Sistema statistico regionale dell'Emilia-Romagna (SiSt-ER). Il SiSt-ER assicura la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione e valutazione delle politiche regionali, con particolare attenzione alle basi informative statistiche fondamentali della popolazione, del sistema economico-sociale e del territorio, per le quali potranno essere previsti, nell'ambito del PSR, la comunicazione e il trattamento di dati personali. Fanno parte del Sistema statistico regionale:
a) l'Ufficio di statistica della Regione di cui all'articolo 15 bis;
b) gli uffici preposti all'attività statistica degli enti strumentali e dipendenti della Regione e delle aziende e degli enti subregionali;
c) gli uffici di statistica delle Province, dei Comuni, singoli o associati, nonché degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale.".
3.
Al comma 2 dell'articolo 15 ter della legge regionale n. 11 del 2004, dopo le parole:
"Possono far parte del SiSt-ER"
sono inserite le seguenti:
"mediante apposite convenzioni".
Art. 81
Disposizioni transitorie per gli articoli 53 e 54 della legge regionale n. 15 del 2013
1. I procedimenti di verifica (screening) e i procedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA) cui è fatto riferimento negli articoli 53 e 54 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e che risultavano in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale sono conclusi in base alla disciplina vigente al momento del loro avvio.
Art. 82
Applicazione dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 150 del 2013 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014 Sito esterno
1. In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Sito esterno (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 Sito esterno, come modificato dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 Sito esterno (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 Sito esterno, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 48, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013) è prorogata al 31 dicembre 2014
Art. 83
Azioni per l'attuazione della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 "Small Business Act"
1. La Regione Emilia-Romagna attua i principi della comunicazione COM (2008) 394 della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 30 settembre 2008, "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First) Uno "Small Business Act" per l'Europa, con le modalità previste dalla legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione). Al fine di agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) a programmi di finanziamento regionali, i relativi interventi devono attenersi a quanto disposto dal presente articolo.
2. La Regione assicura azioni volte a sviluppare un ambiente favorevole alla imprenditorialità delle PMI, anche attraverso la promozione di incubatori e di web comunity.
3. Ogni intervento deve essere preceduto da una valutazione delle azioni volte a contenere gli oneri a carico delle PMI, anche attraverso l'implementazione del test PMI all'interno di una scheda di analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
4. I bandi per i finanziamenti devono essere accompagnati da adeguata consultazione preventiva con le rappresentanze imprenditoriali e garantire diffusione e informazione ai potenziali beneficiari, prevedendo forme di assistenza nella fase di presentazione delle istanze alla pubblica amministrazione.
5. La regolamentazione degli interventi prevede altresì modalità semplificate in relazione alle attività di presentazione delle istanze, di rendicontazione, ispezione e controllo.
6. La Regione adotta misure per monitorare e valutare l'impatto delle azioni intraprese.
Art. 84
Disposizioni transitorie per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali
1. Nelle more dell'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 Sito esterno (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni) e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, il Consiglio delle Autonomie locali istituito con la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali) opera validamente composto dai membri di diritto.
Art. 85
Entrata in vigore
1. L'articolo 84 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).

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