Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 27/06/2014 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 14/06/2024
LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014
Testo coordinato con le modifiche apportate da: Allegato A - L.R. 14 giugno 2024, n. 7
TITOLO VI
Modifiche alla
legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità)
Art. 64
Modifiche all'
articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004
1.
Dopo la lettera b) del comma 7 dell'
articolo 4 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) è aggiunta la seguente:
"b bis)
i marina resort.".
Art. 65
Modifiche all'
articolo 6 della legge regionale n.16 del 2004
1.
Dopo il comma 4 dell'
articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2004 é inserito il seguente:
"4 bis.
Sono marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione.".
Art. 66
Norma transitoria
1.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'
articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2004. Le disposizioni del presente capo trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.