Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 27/06/2014 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 14/06/2024
LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014
Testo coordinato con le modifiche apportate da: Allegato A - L.R. 14 giugno 2024, n. 7
TITOLO VII
Ulteriori disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa dell'Unione europea e per la semplificazione di specifici procedimenti
Capo I
Modifiche alla
legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 (Norme di attuazione della
legge 4 gennaio 1990, n. 1 , per la disciplina dell'attività di estetista)
Art. 67
Modifiche all'
articolo 1 della legge regionale n. 32 del 1992
1.
La lettera a) del comma 3 dell'
articolo 1 della legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 (Norme di attuazione della
legge 4 gennaio 1990, n. 1 , per la disciplina dell'attività di estetista) è sostituita dalla seguente:
"a)
alla qualificazione professionale degli esercenti l'attività di estetista, secondo quanto richiesto dalla legge statale per l'accesso all'attività e per l'esercizio della stessa;".
Art. 68
Sostituzione dell'
articolo 2 della legge regionale n. 32 del 1992
1.
L'
articolo 2 della legge regionale n. 32 del 1992 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Qualificazione professionale
1.
La formazione e gli esami finalizzati alla qualificazione professionale di estetista, a norma dell'articolo 3 della legge statale, sono realizzati ai sensi
della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e delle relative disposizioni attuative.
2.
I soci partecipanti ed i collaboratori familiari sono equiparati ai dipendenti di impresa, ai fini dell'accesso alla formazione e agli esami per la qualificazione professionale di estetista.
3.
La Giunta regionale adotta le ulteriori disposizioni necessarie all'applicazione della legge statale.".
Art. 69
Modifiche all'
articolo 3 della legge regionale n. 32 del 1992
1.
I commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'
articolo 3 della legge regionale n. 32 del 1992 sono abrogati.
Art. 70
Sostituzione dell'
articolo 5 della legge regionale n. 32 del 1992
1.
L'
articolo 5 della legge regionale n. 32 del 1992 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Regolamenti comunali
1.
I Comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attività di estetista, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
2.
Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve conformarsi alle norme legislative vigenti in materia.".
Art. 71
Norme transitorie
1.
Nelle more dell'applicazione dell'
articolo 5 della legge regionale n. 32 del 1992, come modificato dalla presente legge, restano in vigore, in quanto compatibili con il nuovo testo, i regolamenti comunali già adottati ai sensi del testo previgente dell'articolo stesso.
Capo II
Gestione dei boschi e della vegetazione arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica
Art. 72
Disposizioni generali
1.
Le disposizioni di cui al presente capo sono volte ad assicurare il coordinamento delle misure finalizzate alla riduzione del rischio idraulico con le esigenze di tutela e valorizzazione dei boschi e della vegetazione arborea ed arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica, attraverso forme di programmazione e controllo delle attività di gestione degli interventi di manutenzione della vegetazione, nel rispetto della normativa in materia ambientale, forestale, paesaggistica, di tutela dei siti Natura 2000 e delle aree naturali protette e in coerenza con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2011) def. del 3 maggio 2011 "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020" e nel rispetto della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici.
Art. 73
Programmazione degli interventi
1.
In relazione ai boschi e alla vegetazione arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica, i provvedimenti di programmazione di cui all'articolo 9, comma 5, e all'
articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6), approvati dalla Regione ai sensi del comma 4 del presente articolo, individuano le modalità di gestione per quanto attiene, in particolare, alla programmazione degli interventi selvicolturali necessari per finalità di sicurezza idraulica nelle aree demaniali.
2.
La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione di Giunta, approva apposite linee guida per la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione dei boschi e della vegetazione riparia di cui al comma 1, con le quali, in particolare, definisce:
a)
gli ambiti territoriali dei programmi di cui al comma 1, in riferimento a bacini idrografici o aree omogenee, con individuazione delle priorità di intervento;
b)
la struttura e i contenuti dei programmi;
c)
le modalità, le competenze e le relazioni tra le strutture regionali per l'approvazione dei programmi e la realizzazione degli interventi, nel rispetto dell'articolo 74;
d)
le modalità di monitoraggio e controllo degli interventi.
3.
Con atto del direttore generale competente in materia di ambiente e difesa del suolo e della costa sono definite le prescrizioni tecniche e i criteri di valutazione tecnico-economica per l'esecuzione degli interventi di manutenzione della vegetazione arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica. Per le finalità di cui all'articolo 72, nelle aree diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, le prescrizioni tecniche costituiscono indirizzi che le strutture regionali devono attuare nell'applicazione degli articoli 93 e seguenti del capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).
4.
Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione approva, con deliberazioni di Giunta, i programmi di cui al comma 1, anche per stralci relativi a sottoambiti, secondo le priorità individuate nelle linee guida, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica prevista dalle leggi e dai piani vigenti e in coerenza con le linee guida. I programmi hanno validità per dieci anni e sono aggiornabili con le stesse modalità previste per la loro approvazione. Ciascun programma, in particolare, individua:
a)
il quadro conoscitivo relativo al rischio idraulico connesso alla vegetazione riparia presente e l'analisi ambientale dell'area considerata in rapporto alla pianificazione territoriale e settoriale vigente;
b)
le priorità, le tipologie e la distribuzione spazio-temporale degli interventi gestionali necessari per la riduzione del rischio idraulico e la valorizzazione dell'area.
5.
Ai fini dell'approvazione dei programmi è garantita la partecipazione delle pubbliche amministrazioni interessate attraverso la convocazione di una conferenza di servizi per l'esame contestuale degli interessi coinvolti e l'acquisizione degli atti di assenso necessari, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di valutazione ambientale strategica, nonché di tutela paesaggistica e di trasformazione del bosco qualora siano programmati interventi che comportino l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale di cui al
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'
articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57 ). In relazione ai programmi di cui al presente articolo, la valutazione di incidenza di cui all'
articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è effettuata dalla Regione, sentito l'ente gestore per i parchi e la biodiversità o l'ente gestore del parco interregionale o nazionale territorialmente interessato.
Art. 74
Realizzazione degli interventi forestali ripariali
1.
Gli interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio idraulico nelle aree demaniali di pertinenza idraulica sono realizzati dalla Regione nel rispetto delle linee guida e della programmazione di cui all'articolo 73, attraverso gli strumenti attuativi più idonei in relazione alle esigenze di volta in volta evidenziate, specificati nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza e di valorizzazione delle risorse pubbliche.
2.
Nei casi di cui all'
articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2004 gli interventi selvicolturali possono essere ricompresi nella gestione delle aree oggetto di concessione, in particolare in presenza di esigenze di esternalizzazione della gestione delle aree in prospettiva pluriennale e continuativa.
3.
Al di fuori delle esigenze di cui al comma 2, gli interventi di gestione dei boschi e della vegetazione arborea e arbustiva sono di norma realizzati sulla base di provvedimenti di concessione rilasciati dalla Regione nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. A tale fine sono periodicamente resi noti appositi avvisi per la presentazione delle offerte da parte di soggetti in possesso delle capacità tecniche per la realizzazione degli interventi. Per aree o quantità di vegetazione circoscritte, individuate nelle linee guida di cui all'articolo 73, comma 2, è fatta salva la possibilità di rilasciare le concessioni ai proprietari di fondi situati lungo i corsi d'acqua, direttamente interessati alla manutenzione idraulica delle aree, fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche individuate dalla Regione.
4.
Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3 è fatto salvo il rispetto di idonee misure di programmazione, quantificazione e controllo degli interventi, nei limiti delle tipologie e delle quantità indicate nei programmi di cui all'articolo 73. Gli atti di programmazione possono prevedere, a fronte della realizzazione degli interventi e in relazione al valore degli stessi, l'utilizzazione parziale o totale, da parte del concessionario, del materiale legnoso preventivamente stimato dalla Regione.
5.
Gli interventi diretti alla sola manutenzione della vegetazione riparia sono realizzabili attraverso contratti di appalto nel rispetto della disciplina in materia di lavori pubblici di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e alla relativa normativa di esecuzione ed attuazione, ferma restando la possibilità di utilizzazione del materiale legnoso ai sensi del comma 4 del presente articolo.
Art. 75
Disposizioni finali e transitorie
1.
Le linee guida di cui all'articolo 73, comma 2 definiscono gli aspetti organizzativi, le relazioni tra le strutture regionali e i rapporti con le altre pubbliche amministrazioni interessate per la realizzazione degli interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio idraulico nel periodo transitorio precedente l'approvazione dei programmi di cui all'articolo 73, commi 1 e 4.
2.
Le disposizioni della presente legge relative alla programmazione degli interventi forestali ripariali non si applicano ai lavori necessari per ragioni di urgenza o somma urgenza disciplinati dagli articoli 175 e 176
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), compresi quelli indifferibili e urgenti ai sensi dell'
articolo 10 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile).
Capo III
Ulteriori disposizioni per la razionalizzazione di specifici procedimenti
Art. 76
Modifiche all'
articolo 7 bis della legge regionale n. 21 del 1984
1.
Al comma 4 dell'
articolo 7 bis della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), sono aggiunte, in fine, le parole:
"L'estensione dell'applicazione della diffida amministrativa nell'ambito di procedimenti sanzionatori non espressamente richiamati nel presente comma può essere prevista da specifiche leggi regionali di settore.".
Art. 77
Modifiche all'
articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001
1.
Il comma 3 dell'
articolo 20 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è sostituito dal seguente:
"3.
Gli alloggi realizzati in attuazione della
legge 6 marzo 1976, n. 52 (Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato) sono assoggettati a quanto previsto dalla presente legge, fatta salva l'applicazione della disciplina dell'
articolo 3 della legge n. 52 del 1976 sulle modalità e sui criteri di assegnazione di detti alloggi.".
Art. 78
Modifiche agli articoli 2 e 3
della legge regionale n. 9 del 2002
1.
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'
articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), è aggiunta la seguente:
e bis)
rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni del demanio marittimo relative ai luoghi e agli spazi, individuati dal piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico di cui all'
articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico), funzionali alla gestione e all'affidamento del corrispondente servizio.".
2.
Alla lettera c) del comma 3 dell'
articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2002, dopo le parole:
"regionale e subregionale"
sono aggiunte, in fine, le parole:
", fatte salve le competenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e bis)".
Art. 79
(abrogato da L.R. 14 giugno 2024, n. 7 - Allegato A )
Modifiche all'
articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004
abrogato
Art. 80
Modifiche agli articoli 15 bis e 15 ter
della legge regionale n. 11 del 2004
1.
Al comma 4 dell'
articolo 15 bis della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), sono aggiunte, in fine, le parole:
"Nel PSR sono identificate le attività statistiche per le quali è previsto l'obbligo di risposta per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15 ter, comma 1.".
2.
Il comma 1 dell'
articolo 15 ter della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1.
Al fine di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, è istituito il Sistema statistico regionale dell'Emilia-Romagna (SiSt-ER). Il SiSt-ER assicura la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione e valutazione delle politiche regionali, con particolare attenzione alle basi informative statistiche fondamentali della popolazione, del sistema economico-sociale e del territorio, per le quali potranno essere previsti, nell'ambito del PSR, la comunicazione e il trattamento di dati personali. Fanno parte del Sistema statistico regionale:
a)
l'Ufficio di statistica della Regione di cui all'articolo 15 bis;
b)
gli uffici preposti all'attività statistica degli enti strumentali e dipendenti della Regione e delle aziende e degli enti subregionali;
c)
gli uffici di statistica delle Province, dei Comuni, singoli o associati, nonché degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale.".
3.
Al comma 2 dell'
articolo 15 ter della legge regionale n. 11 del 2004, dopo le parole:
"Possono far parte del SiSt-ER"
sono inserite le seguenti:
"mediante apposite convenzioni".
Art. 81
(abrogato da L.R. 14 giugno 2024, n. 7 - Allegato A )
Disposizioni transitorie per gli articoli 53 e 54
della legge regionale n. 15 del 2013
abrogato
Art. 82
Applicazione dell'
articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 150 del 2013 , convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 15 del 2014
1.
In attuazione dell'
articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 , come modificato dall'
articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15 , l'applicazione della disposizione di cui all'
articolo 48, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'
articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013) è prorogata al 31 dicembre 2014
Art. 83
Azioni per l'attuazione della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 "Small Business Act"
1.
La Regione Emilia-Romagna attua i principi della comunicazione COM (2008) 394 della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 30 settembre 2008, "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First) Uno "Small Business Act" per l'Europa, con le modalità previste dalla
legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione). Al fine di agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) a programmi di finanziamento regionali, i relativi interventi devono attenersi a quanto disposto dal presente articolo.
2.
La Regione assicura azioni volte a sviluppare un ambiente favorevole alla imprenditorialità delle PMI, anche attraverso la promozione di incubatori e di web comunity.
3.
Ogni intervento deve essere preceduto da una valutazione delle azioni volte a contenere gli oneri a carico delle PMI, anche attraverso l'implementazione del test PMI all'interno di una scheda di analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
4.
I bandi per i finanziamenti devono essere accompagnati da adeguata consultazione preventiva con le rappresentanze imprenditoriali e garantire diffusione e informazione ai potenziali beneficiari, prevedendo forme di assistenza nella fase di presentazione delle istanze alla pubblica amministrazione.
5.
La regolamentazione degli interventi prevede altresì modalità semplificate in relazione alle attività di presentazione delle istanze, di rendicontazione, ispezione e controllo.
6.
La Regione adotta misure per monitorare e valutare l'impatto delle azioni intraprese.
Art. 84
Disposizioni transitorie per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali
1.
Nelle more dell'attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni) e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, il Consiglio delle Autonomie locali istituito con la
legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali) opera validamente composto dai membri di diritto.
Art. 85
Entrata in vigore
1.
L'articolo 84 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).