LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014
Testo coordinato con le modifiche apportate da: Allegato A - L.R. 14 giugno 2024, n. 7
"Art. 12
Istruttoria
1.
L'amministrazione procedente esamina nel merito le comunicazioni pervenute nei termini, che non siano dichiarate irricevibili ai sensi dell'articolo 11, comma 2.
2.
Su istanza di parte, l'amministrazione procedente consente, per errore scusabile o per fondate ragioni, la rimessione in termini nonché la rettifica o l'integrazione di comunicazioni dichiarate irricevibili.
3.
In caso di sovrapposizione di più comunicazioni relative a manifestazioni fieristiche aventi analoghe caratteristiche per periodo di svolgimento, settori merceologici o di mercati di commercializzazione e che si svolgano nello stesso territorio, tali da causare distorsioni alla libera concorrenza o asimmetrie informative nei confronti del consumatore, l'amministrazione regionale promuove un accordo tra i soggetti interessati diretto al superamento della situazione di conflitto.
4.
In caso di mancato accordo, l'amministrazione procede all'iscrizione nel calendario fieristico regionale della manifestazione ritenuta più idonea in base ad una valutazione comparativa delle diverse comunicazioni presentate. In particolare, costituiscono criteri preferenziali:
a)
l'avvenuta certificazione dei dati relativi al numero delle presenze registrate nelle precedenti edizioni;
b)
la capacità professionale e la solidità organizzativa e finanziaria del soggetto che presenta l'istanza, nonché l'esperienza acquisita nell'organizzazione di manifestazioni di equivalente merceologia;
c)
il grado di specializzazione della manifestazione relativamente al settore merceologico interessato;
d)
l'ampiezza del programma promozionale della manifestazione.
5.
Qualora rilevi la non idoneità della documentazione presentata, la Regione può decidere di non iscrivere la manifestazione nel calendario fieristico regionale o disporre la cancellazione da esso.".
Art. 12
Sostituzione dell'
articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2000
1.
L'
articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
Calendario fieristico regionale
1.
Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche è adottato, con atto del dirigente responsabile competente per materia, entro il 30 novembre di ciascun anno ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
2.
L'iscrizione delle manifestazioni fieristiche delle quali la Regione ha ricevuto idonea comunicazione deve indicare:
a)
il luogo della manifestazione;
b)
la denominazione ufficiale della manifestazione;
c)
il soggetto organizzatore;
d)
le date di apertura e di chiusura;
e)
il tipo e la qualifica della manifestazione;
f)
i settori merceologici ammessi;
g)
le certificazioni di cui i soggetti organizzatori siano in possesso.
3.
Su istanza dei soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche, che abbiano presentato la comunicazione di cui all'articolo 10, l'amministrazione procedente, fino all'adozione del calendario regionale, procede alle modifiche dei dati soggetti ad iscrizione che si rendano necessarie.".
"Art. 12
Elenco delle agenzie di viaggio e turismo
1.
La Regione, per facilitare l'accesso dei cittadini alle informazioni, pubblica sul proprio sito istituzionale e aggiorna periodicamente l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo nonché delle sedi secondarie e delle filiali.
2.
La Provincia dà tempestiva comunicazione alla Regione dell'apertura o chiusura di agenzie di viaggio e turismo, di filiali o sedi secondarie.".