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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 27 giugno 2014

Art. 17
1.
L'articolo 19 della legge regionale n. 12 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 19
Osservatorio regionale sul sistema fieristico
1. La Regione svolge funzioni di osservatorio sul sistema fieristico regionale al fine di realizzare uno studio sistematico delle dimensioni del mercato fieristico regionale volto alla valorizzazione delle capacità regionali in ottica nazionale e internazionale.
2. Le funzioni di osservatorio si esplicano in particolare nell'elaborazione di un rapporto statistico di aggiornamento annuale.
3. Con atto dirigenziale della struttura competente sono disciplinate le modalità di funzionamento dell'osservatorio.".

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