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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 27 giugno 2014

Art. 22
1.
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)) le parole
"della Legge 29 marzo 2001, n. 135 Sito esterno (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002"
sono sostituite dalle seguenti:
"e del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 Sito esterno (Codice della normativa statale in tema di ordinamento del mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 Sito esterno, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).".

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