LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014
Testo coordinato con le modifiche apportate da: Allegato A - L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 22
Modifiche all'
articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2003
1.
Al comma 1 dell'
articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della
legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)) le parole
"della
Legge 29 marzo 2001, n. 135
(Riforma della legislazione nazionale del turismo) e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002"
sono sostituite dalle seguenti:

"e del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
(Codice della normativa statale in tema di ordinamento del mercato del turismo, a norma dell'
articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).".

