LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014
Testo coordinato con le modifiche apportate da: Allegato A - L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 26
Sostituzione dell'
articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2003
1.
L'
articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo
1.
Le agenzie di viaggio e turismo già legittimate a operare ed aventi la sede principale in Italia che intendono aprire una sede secondaria, sono tenute a presentare apposita comunicazione al SUAP territorialmente competente, il quale provvede a sua volta ad informarne il SUAP cui è stata presentata la SCIA per l'apertura della sede principale.
2.
I contenuti della comunicazione di cui al comma 1 e le modalità di presentazione della medesima sono definite con apposito atto della Giunta regionale.".