LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014
Testo coordinato con le modifiche apportate da: Allegato A - L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 28
Sostituzione dell'
articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2003
1.
L'
articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Contenuto della SCIA
1.
La SCIA deve indicare:
a)
la denominazione dell'agenzia di viaggio;
b)
il titolare, persona fisica o giuridica, il codice fiscale, l'esatta denominazione o la ragione sociale e il legale rappresentante in caso di società;
c)
l'attività da svolgere;
d)
le altre attività che l'agenzia intende esercitare, ai sensi dell'articolo 3;
e)
la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia, precisando se essa è diversa dal titolare o legale rappresentante;
f)
l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso della sede dell'esercizio;
g)
il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 3.
2.
Ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata di inizio attività deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata con apposita SCIA.".